Data Pubblicazione:

Antincendio per Campeggi con oltre 400 persone: pubblicata la nota di chiarimento dei VVF

Con la nota n.11257 dello scorso 16 settembre 2016 i Vigili del Fuoco hanno fornito ulteriori chiarimenti riguardanti il DM 28 febbraio 2014 ossia relativi la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. (GU Serie Generale n.61 del 14-3-2014)

Il presente documento va ad integrare i primi indirizzi applicativi pubblicati all’interno della nota del 12 settembre 2014.

Nel documento diffuso dai Vigili del fuoco si affrontano quattro aspetti della Regola tecnica.
 
DISTANZE. Il primo riguarda le distanze tra unità abitative aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti e richiama le disposizioni indicizzate dalla Regola tecnica al Titolo I punto 5.1 (Locali adibiti a depositi e depositi all’aperto) e Titolo II B.2.3 (Precauzioni particolari e aggiuntive).
Sull’argomento si chiarisce che per aree destinate a deposito rifiuti, intese come aree nella quali vengono accumulate in attesa di essere smaltite grandi quantità di materiali, non vengono considerate quelle per i “singoli bidoni per uso domestico o comunque 3/4 di essi”, luoghi “tipicamente a servizio di un’isola o di un esiguo numero di unità abitative”.
 
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. Per quanto riguarda l’illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione (rif. punti 6.1 Titolo I e B.4.4 Titolo II) la nota precisa che “il normatore non ha inteso estendere l’illuminazione di sicurezza alla globalità dei percorsi interni al campeggio, ma solamente alle vie di circolazione principali, ai punti di raccolta, all’area di sicurezza, zona parcheggio”. Fermo restando quindi la visibilità della segnaletica di sicurezza da ogni punto della struttura, la norma non interessa in questo caso i vialetti tra le abitazioni e i percorsi interni tra le isole.
 
AIR CAMPING. Sui carrelli tenda e gli air camping (Titolo II Prospetto 3) la nota specifica che i veicoli citati devono essere considerati “tende con mezzo”.
 
PARCHEGGI. Il quarto argomento affrontato dalla circolare riguarda i parcheggi auto a ridosso delle unità abitative per le zone dei campeggi classificate come D ed E, sicurezza ed evacuazione, per i quali si chiarisce che una distanza “non inferiore ad 1 m può essere considerata idonea”.
 
 

Allegati