Antincendio
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Antincendio: decreto di prevenzione per stabilimenti e impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti

Il 9 marzo scorso è stato inviato alla Commissione europea lo schema di decreto del Ministero dell'Interno “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”

Il provvedimento di prevenzione antincendio per stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti approva, nel dettaglio, le norme tecniche di cui all'Allegato I al decreto stesso (tutto è scaricabile in allegato).

Antincendio: decreto di prevenzione per stabilimenti e impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti

Perimetro di applicazione

Le norme tecniche di cui all'Allegato I al provvedimento si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonchè ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2 di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente.

Le attività di cui sopra già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguate alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all’allegato 1 entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.


Le norme antincendio per impianti di gestione rifiuti: l’apocalisse dei PEI e del PEE

In questo approfondimento, si cerca di fare chiarezza sulle norme antincendio all'interno degli impianti di gestione rifiuti, in particolare sul Piano di Emergenza Interno (PEI) e su quello esterno (PEE) mettendo però in luce il fatto che manchino validi riferimenti normativi per una corretta e uniforme valutazione del rischio incendio su tutto il territorio nazionale.

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Impiego dei prodotti per uso antincendio

I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:

  • a. identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
  • b. qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
  • c. accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

  • a. sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
  • b. sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
  • c. qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.

IL DECRETO DEL MIN.INTERNO (BOZZA, NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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