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Antincendio: c'è il penale per omessa prevenzione strutturale e mancata SCIA e impiantistica di protezione

Una nuova sentenza della Cassazione si sofferma su un tema nuovo nella materia antincendio, riguardante la sussistenza o meno di un concorso di reati tra il non adottare misure atte a prevenire gli incendi e l’omessa dotazione di impianti antincendio

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Stavolta ci occupiamo di normativa antincendio, segnalando una sentenza della Cassazione Penale (la n.34245 del 2 dicembre) inerente il caso di una struttura alberghiera non in regola e il cui titolare è stato condannato, in primo grado:

  • del reato di cui all'art. 20 comma 1 d.lgs. 139/2006 perché, in qualità di titolare dell'attività, ometteva di dotare la struttura di adeguata segnalazione certificata antincendio (SCIA) e risultava carente delle misure per l'ammissione al piano programmato per l'attività alberghiera (capo A);
  • del reato di cui all'art. 46 comma 2 d.lgs. 81/2008 perché, nella qualità indicata al capo A), ometteva di adottare misure atte a prevenire gli incendi e a tutelare l'incolumità delle persone, essendo la struttura alberghiera priva di compartimentazioni, variazione e distribuzione d'uso di alcuni locali ed altro (capo B);
  • del reato di cui all'art. 63 comma 1 d.lgs. 81/2008, perché nella qualità indicata al capo A), ometteva di dotare la struttura alberghiera di impianti di protezione dagli incendi completi, quali idranti e impianti di rilevazione (capo C).

Il titolare dell'albergo ricorreva in Cassazione per svariati motivi, tutti inammissibili secondo la Corte Suprema, la quale osservava come all'esito dell'ispezione, erano state riscontrate varie difformità rispetto al progetto approvato nel 2000, in specie violazioni strutturali: la struttura risultava carente delle misure per l'ammissione al piano programmato per l'attività alberghiera, in quanto il titolare non aveva provveduto a dotarsi dell'adeguata segnalazione certificata antincendio (SCIA) e delle misure atte a prevenire gli incendi, né a tutelare l'incolumità delle persone con sistemi di rilevazione di fumi, compartimentazioni e idranti, assenti in tutte le aree dell'albergo.

Inoltre:

  • la struttura era risultata non adeguata, non solo alle norme UNI in vigore nel 2013, ma anche alle disposizioni di prevenzione degli incendi previste dalle normative precedenti, visto che lo stato dei luoghi non era risultato conforme nemmeno al progetto approvato nel settembre 2000;
  • l'affermazione secondo cui la richiesta di accesso al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi di cui al DM 30 novembre 2012 fosse di gran lunga antecedente rispetto alla data dell'ispezione non elide la constatazione che - in fatto - al momento dell'ispezione, al di là del parere favorevole risalente al 31 agosto 2000, la struttura alberghiera era risultata priva delle opere inerenti alle misure per prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità delle persone che vi accedevano, quali la compartimentazione e la variazione di distribuzione d'uso afferenti ad alcuni locali, con violazione dell'art. 46, comma 2, d.lgs. 81/2008.

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