Data Pubblicazione:

Annullamento Piano Paesaggistico dell’Ambito 9. SMENTITE E CHIARIMENTI.

Ordine Ingegneri Messina

zona-q.jpg

Si è diffusa in tanti giornali la notizia riguardante una Sentenza del TAR (sezione di Catania) pubblicata il 30/04/19 in cui si afferma che risulta essere stato annullato il Piano Paesaggistico dell’Ambito 9 della Regione Sicilia.

La Sentenza viene allegata al presente articolo.

Letta la stessa e sentito l’avvocato di fiducia dell’Ordine degli Ingegneri è necessario fare i dovuti chiarimenti al fine di non generare una “confusione procedurale” soprattutto con un Ente come la Soprintendenza che spesso si è trovata al centro di polemiche per decisioni discutibili derivanti da scelte alquanto arbitrarie.

E’ vero che i ricorrenti hanno vinto il ricorso, ma NON è vera la notizia che risulta stato annullato il Piano Paesaggistico.

I Giudici riconoscono che:

“…

9.2.- Il motivo è fondato per la parte in cui la ricorrente censura l’avvenuta emanazione dell’atto di adozione da parte dell’organo dirigenziale.

9.3.- In primo luogo deve essere evidenziato che, analogamente a quanto avviene per gli organi degli enti locali (cfr. art. 2, c. 3, l.r. sic. n. 23 del 1998, di richiamo dell’art. 6 c. 2 della l. n. 127 del 1997, oggi trasposto nell’art. 107 d. lgs. n. 267 del 2000), anche con riferimento al riparto di competenze tra organi di indirizzo programmazione controllo ed organi di gestione, l’adozione degli strumenti di pianificazione è del tutto estranea al novero di attività attribuite agli organi dirigenziali. Ciò perché, per un verso, l’adozione del piano paesaggistico non costituisce espressione dell’esercizio di un potere gestionale, per altro verso, perché la stessa littera legis contempla gli strumenti di pianificazione tra le attività spettanti all’organo di indirizzo politico - amministrativo qual è, per quanto qui rilevi, in Sicilia, l’Assessore regionale…

10.- Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbito ogni altro motivo, il ricorso deve essere accolto in ragione della illegittimità per difetto di competenza dirigenziale del decreto di adozione del piano, con conseguente caducazione, nei sensi appresso specificati, degli atti impugnati.

12.4.- L’azzeramento immediato delle prescrizioni dettate per la provincia di Messina senza consentire all’Autorità paesaggistica una riedizione del potere «a bocce ferme» darebbe luogo ad un pregiudizio urbanistico-ambientale grave e certo per quel territorio, che ovviamente, la sentenza, nei limiti degli strumenti processuali a disposizione, deve evitare, in presenza di «una impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi.

15.- Conclusivamente, poiché l'ordinamento riconosce la possibilità di graduare l'efficacia delle decisioni di annullamento di un atto amministrativo (cfr. Cons. St. n. 2755 del 2011, cit.) e considerato che il piano impugnato rileva anche ai fini del rispetto della normativa ambientale europea (cfr. art. 36 delle Norme di attuazione del medesimo piano) altrimenti violata, il Collegio deve disporre che la integrale caducazione dei provvedimenti impugnati sia differita, in avanti, fino alla ri-adozione delle eventuali misure di salvaguardia (art. 143, c. 9 d.lgs. n. 42 del 2004) da parte dell’Assessorato regionale dei beni culturali e, comunque, fino a non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, periodo nel quale essa spiega unicamente effetti conformativi.

Resta inteso che in attesa della rinnovata emanazione del nuovo strumento pianificatorio nel rispetto della disciplina di settore e comunque fino al termine sopra indicato rimangono ferme le prescrizioni del piano impugnato così come resta inteso che la presente sentenza non produce ulteriori conseguenze, sulla legittimità e sulla efficacia di qualsiasi atto o provvedimento che sia stato emesso in applicazione o a seguito del medesimo piano, ovvero che sia emesso fino a quando siano approvate le nuove misure ovvero nel termine di cui sopra.

…”.

Cercando di utilizzare un linguaggio “da Ingegnere” e sforzandosi di matematizzare quanto disposto dai Giudici, si può concludere che:

  1. il Piano Paesaggistico non doveva essere firmato dal Dirigente, ma solo dall’Organo Politico (Assessore)
  2. vengono dati 180 giorni all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali per l’emanazione delle norme di salvaguardia (ratifica del Piano)
  3. nelle more dei 180 giorni resta in vigore l’attuale Piano Paesaggistico

In poche parole … TANTO RUMORE PER NULLA!!!

 

 

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.