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Anche l'Italia ha la sua trasparenza: tutto sul FOIA in vigore dal 23 giugno

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Freedom of Information Act fortemente voluto dal Governo. Parte il periodo transitorio, ora si attendono le linee guida Anac sui documenti da pubblicare in via obbligatoria

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Freedom of Information Act fortemente voluto dal Governo. Parte il periodo transitorio, ora si attendono le linee guida Anac sui documenti da pubblicare in via obbligatoria.

Anche noi abbiamo un FOIA. Significa che dal prossimo 23 giugno - 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs 97/2016, avvenuta  l'8 del mese corrente - ogni cittadino avrà la possibilità di accedere senza alcuna motivazione ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione e, contestualmente, non esisterà possibilità di ricevere rifiuto alla rispettiva richiesta di informazioni se non motivato. 
 
L'accesso riguarda tutte le informazioni, comprese quelle che hanno a che fare con l'affidamento di gare ed appalti e, quindi, riguarda anche i professionisti e gli ordini professionali. E' evidente altresì che il FOIA e il nuovo Codice dei Contratti (d.lgs 50/2016) avranno svariate linee di incontro.
 
Importantissimo: le nuove regole potrebbero avere un impatto molto duro sulle stazioni appaltanti. Per conoscere le procedure di valutazione utilizzate in un appalto o in un concorso non sarà necessario essere nella platea dei concorrenti, così come i cittadini avranno diritto a conoscere i finanziamenti concessi dal Comune, lo stato effettivo di attuazione dei provvedimenti sui servizi pubblici, dalla sanità ai trasporti, i tempi reali per lo smaltimento delle pratiche e così via. 
 
Dopo l'accesso, c'è la pubblicazione. Per alcuni dati sarà obbligatoria. Quali? Lo deciderà l'Anac, sentito il Garante per la privacy, che fisserà le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Infine, il formato e la possibilità di diniego. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è di regola gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla PA per la riproduzione su altri supporti.
Una volta effettuata la richiesta, ci saranno 30 giorni per rispondere e negare l'accesso solo in virtù di una motivazione sensata (serve provvedimento). In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, si potrà presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione, che dovrà decidere con un provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. 
 
Attenzione però. Quella che parte sarà la fase transitoria del decreto sul FOIA, con tempi di attesa ben definiti:
  • un anno per la pubblicazione integrale delle banche dati tenute dalle varie PA(compresi i registri della PDCM e la nuova banca dati sui bilanci di regioni ed enti locali)?;
  • immediata applicazione della possibilità per i cittadini di "costringere" gli uffici pubblici a pubblicare i dati (per esempio le indennità dei politici) già imposti dai decreti Severino quando sono trascurati dagli enti pubblici;
  • sei mesi per l'entrata in vigore dell'accesso civico (possibilità di chiedere dati e informazioni ulteriori).