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Anche il lastrico solare prende il Bonus prima casa

Cassazione: I benefici per l'acquisto della prima casa competono anche all'acquisto del lastrico solare di pertinenza dell'appartamento, senza che rilevi che il bene sia censito separatamente all'immobile principale né che l'acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato

Dopo i chiarimenti sul cambio di destinazione d'uso, la giurisprudenza interviene ancora una volta sull'agevolazione prima casa (imposta di registro al 2%) con un'altra ordinanza della Cassazione - la n.22561/2021 - che ribalta i dettami della CTR Veneto accolto il ricorso dei contribuenti, richiamando la norma di cui al comma 3 della nota II bis, modificata dall'art. 3, comma 131 della legge n. 549/1995, in base alla quale “le agevolazioni di cui al comma uno…..spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile…sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato”.

Anche il lastrico solare prende il Bonus prima casa

Tra le pertinenze rientrano anche i lastrici solari

Secondo la Corte suprema, quindi, sono ricomprese tra le varie pertinenze, sulla base della nozione civilistica di pertinenze dell'immobile, di cui all'art. 817 del codice civile, anche le unità immobiliari ivi specificate, senza alcuna esclusione della categoria generale.

L'elenco delle pertinenze ricomprende i beni destinati in modo durevole al servizio e ornamento di altro immobile, tra cui va ricompreso anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente.

Non è necessario che il bene sia censito unitamente all'immobile principale in quanto la norma non richiede tale presupposto.

 

 

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