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Ampliamento planovolumetrico in difformità dal permesso di costruire: CILA in sanatoria inutile, è abuso edilizio e si demolisce

Consiglio di Stato: un ampliamento planovolumetrico del locale posto al piano interrato di circa 15 metri quadrarti con un’altezza interna di circa 2 metri e 70 contro i 2 metri e 40 autorizzati, destinato a deposito/sala esposizione, non può essere assentito con CILA

A cosa serve la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata)? E per quali interventi è ammessa? Esiste l'accertamento di conformità (sanatoria) tramite CILA?

A queste domande, in maniera concisa ma comunque ficcante, risponde il Consiglio di Stato nella sentenza 8859/2022 dello scorso 18 ottobre, rispedendo al mittente un ricorso contro una sentenza del TAR che aveva confermato gli abusi edilizi, emettendo ordinanza di demolizione per gli stessi in quanto avvenuti in difformità dal permesso di costruire e dichiarando irricevibile ed inefficace la CILA in sanatoria presentata dal proprietario dell'edificio sul quale erano stati effettuati alcuni interventi.

Segnaliamo che nella pronuncia appellata si affermava che la CILA è un atto del privato privo di natura provvedimentale, pertanto sono inapplicabili gli artt. 10 bis, 19 e 21 nonies della legge 241/90, e che il caso di specie esorbitava dalle ipotesi per le quali la legge consente la presentazione della CILA in sanatoria, ragion per cui l’Amministrazione è intervenuta reprimendo e sanzionando gli abusi edilizi.

CILA per modifiche interne? Non proprio...

Secondo la ricorrente, il TAR ha sbagliato nel ritenere che le opere realizzate non fossero riconducibili al regime della CILA, in quanto non avrebbe considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e-bis) dpr 380/2001 - Testo Unico Edilizia, applicabile ratione temporis, potevano “essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi … le modifiche interne … e le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa” e che, in ogni caso, le opere non rientravano nel concetto di “variazione essenziale” di cui all’art. 32 D.PR. 380/2001.

In realtà, precisa Palazzo Spada, qui è stato realizzato un ampliamento planovolumetrico del locale posto al piano interrato di circa mq 15.00 con un’altezza interna di circa mt 2.70 contro i mt 2.40 autorizzati, destinato a deposito/sala esposizione.

Il permesso di costruire prevedeva invece la realizzazione di locali per l’adeguamento funzionale dell’attività commerciale posta al piano terra mediante la realizzazione di bagno di servizio, locale stoccaggio rifiuti, locale macchina di condizionamento, con altezza massima di m 2.40. Intervento, quest’ultimo, autorizzato in forza di specifiche norme derogatorie dell’ordinario regime edilizio.

Sicché la volumetria aggiuntiva utile, con altezza di m 2.70, e destinazione non accessoria a “sala esposizione”, comporta l’incremento del carico urbanistico, contrastante con la norma derogatoria-speciale oltre che, ovviamente, con l’ordinario regime della pianificazione urbanistica dell’area d’intervento gravata da vincolo paesaggistico.

La difformità delle opere realizzate rispetto al titolo integra testualmente la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

Quindi:

  • l'abuso edilizio è conclamato in quanto ci sono evidenti difformità edilizie;
  • la CILA non sarebbe mai 'bastata' per assentire questo tipo di intervento, ne tantomeno per ottenere una sanatoria che, come vedremo poi, è anche impossibile in questo caso stante il regime vincolistico dell'opera.

Sanatoria impossibile se si viola un vincolo paesaggistico

La ricorrente lamenta anche che la decisione appellata non avrebbe tenuto conto che all’epoca dei fatti - ottobre 2016 – l’istituto della CILA era del tutto assimilabile alla SCIA, con applicazione del regime generale di cui all’art. 19 in tema di consolidamento degli effetti della segnalazione.

Ma secondo la prospettazione del motivo in esame, la CILA sarebbe preordinata a conseguire l’accertamento di conformità.

Qui però non si pone neanche, il problema della doppia conformità, visto che, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 - Testo Unico Edilizia, l'accertamento di conformità non è suscettibile di applicazione in caso di opere realizzate in violazione di un vincolo paesaggistico, in quanto tale norma disciplina una modalità di regolarizzazione formale dell'abuso (mediante rilascio di permesso di costruire in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda) espressamente limitata alle sole violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia (cfr., Cons. Stato, sez. IV, sentenza 22 agosto 2018, n. 5007; Id., sezione II, parere del 31 ottobre 2012, n. 4562).

Quando può bastare la CILA?

La comunicazione di inizio lavori asseverata è normata dall'articolo 6-bis del Testo Unico Edilizia.

Di fatto, è un titolo abilitativo che opera 'per esclusione', per gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001 (cioè edilizia libera, permesso di costruire, SCIA), che quindi sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 42/2004.

L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi e' interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

Semplifichiamo, elencando le opere per le quali serve la CILA:

  • interventi di restauro e risanamento conservativo;
  • interventi di manutenzione straordinaria leggera (tipo lo spostamento di tramezzature interne);
  • interventi per la rimozione delle barriere architettoniche che non cambiano la sagoma/il volume dell'edificio;
  • tutti gli interventi non ricompresi agli artt. 6, 10 e 22 del Testo Unico Edilizia.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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