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Ampliamento di balcone su lastrico solare altrui: è ristrutturazione edilizia, serve il permesso di costruire

L'ampliamento del preesistente sporto balcone con una struttura piana di 15 metri quadri costituita da profilati in ferro e doghe in materiale plastico, corredata da ringhiera in ferro e poggia con ritti in ferro su lastrico solare altrui, è abusivo senza il permesso di costruire.

Per ampliare il balcone sul lastrico solare altrui serve il permesso di costruire perché si tratta di un'opera di ristrutturazione edilizia che, ai sensi degli artt. 3 e 10 del Testo Unico Edilizia, necessita del permesso di costruire per essere assentita.

Lo ricorda il Tar Napoli nella sentenza 6238/2023 dello scorso 13 novembre, che ha respinto il ricorso di un privato contro l'ordinanza di demolizione impartita da un comune per le seguenti opere abusive: “in ampliamento a preesistente sporto balcone di m 1,00 x m 2,00, struttura piana di mq 15,00 costituita da profilati in ferro e doghe in materiale plastico; tale struttura è corredata da ringhiera in ferro e poggia con ritti in ferro su lastrico solare di proprietà aliena”.

 

Il ricorso: opere assentibili (addirittura) in edilizia libera

Secondo parte ricorrente, le opere realizzate integrano interventi di edilizia libera, per i quali non vi sarebbe bisogno di alcun titolo, ragion per cui sarebbe illegittima l'irrogazione della sanzione demolitoria previsa dal Testo Unico Edilizia per l'effettuazione di opere in assenza di permesso di costruire.

 

L'ampliamento del balcone su lastrico solare altrui è una ristrutturazione edilizia

Per il TAR non ci sono molti dubbi: è infatti evidente il permanente ampliamento del balcone, sporgente su lastrico solare di proprietà altrui, su cui poggia con ritti metallici.

Questo ampliamento rende necessario il conseguimento del titolo di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, del Testo Unico Edilizia che abiliti a tale ristrutturazione edilizia.

Sul punto, peraltro, la Sezione ha già avuto modo di chiarire che “La realizzazione di un intervento di ampliamento di un balcone ed il congiungimento di due sporti preesistenti per la realizzazione di un unico e più ampio balcone costituiscono opere di ristrutturazione edilizia ai sensi degli artt. 3 e 10, d.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che realizzano un'oggettiva trasformazione della facciata del palazzo, comportante modifica della sagoma, dei prospetti e delle superfici. Il titolo edilizio per la realizzazione di tale intervento risulta, quindi, essere il permesso di costruire e la sanzione per la sua assenza è il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 33, d.P.R. n. 380 del 2001” (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28/10/2011, n. 5052).

 

La demolizione è legittima: la sanzione pecuniaria alternativa è prevista solo in caso di parziale difformità dal permesso

Il ricorrente lamenta inoltre l'applicazione dell'art. 34 dpr 380/2001 a termini del quale “Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità il dirigente competente applica una sanzione monetaria pari alla minor somma tra il costo della nuova costruzione e l’incremento di valore recato alla parte eseguita in conformità”.

In pratica, il comune avrebbe dovuto ingiungere la sanzione pecuniaria nella minor misura tra l’aumento di valore arrecato alla parte di fabbricato eseguita in conformità e il costo della nuova costruzione.

Ma il Tar Napoli ha già in precedenza giudicato infondato, in caso di abusi sostanzianti totale difformità dal permesso di costruirea fortiori opere realizzate in assenza di esso, l’addebito di omessa previa valutazione della fattibilità della demolizione senza danno per la parte di fabbricato conforme, “poiché la scelta tra la sanzione pecuniaria e quella demolitoria è contemplata dall’art. 34 del T.U. sull’edilizia solo per l’ipotesi di abuso consistente in opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire e non dall’art. 31, stesso decreto, che relativamente alle opere edificate in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità dal medesimo non prevede l’alternatività tra sanzione pecuniaria demolizione. Gli abusi oggetto della gravata ordinanza di demolizione consistono in opere realizzate in assenza di permesso di costruire e infatti rese oggetto di istanze di condono”.

Non c'è quindi margine di manovra per i ricorrenti: qui la demolizione è legittima.


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Allegati

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