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Ampliamento del vano muratura del cancello: quando non servono permesso e autorizzazione paesaggistica

L'intervento edilizio che ha per oggetto il muro di recinzione e consiste nel semplice allargamento del vano che ospitata il cancello di ingresso, non rientra nella ristrutturazione edilizia ma è una manutenzione straordinaria che non necessita del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica.

L'ordinanza di demolizione ingiunta per l'ampliamento del vano di passaggio della recinzione del giardino, prospettante il mare, di pertinenza dell'immobile, portandolo da mt.1,60 a mt. 2,40, in area vincolata, è illegittima in quanto non si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia ma di una semplice manutenzione straordinaria.

Non comportando aumenti di volumi rilevanti, non necessita neppure di autorizzazione paesaggistica: con questi motivi, il Tar Napoli - sentenza 1203/2024 del 21 febbraio - ha accolto il ricorso di un privato contro l'ordinanza di demolizione ingiunta dal comune in virtù dell'art.33 del Testo Unico Edilizia.


Ampliamento modestissimo del vano muratura del cancello: inquadramento dell'opera

Nel caso di specie - osserva il ricorrente - non si era realizzata una nuova costruzione ma, più semplicemente, un ampliamento modestissimo (di soli 80 cm, quaranta per lato) del vano della muratura preesistente che ospita il cancello di ingresso nella proprietà, collocato in una muratura di recinzione che si estende per 34,5 metri di lunghezza.

A fronte di un'attività di manutenzione straordinaria, l'art. 6-bis del dpr 380/2001 prevede unicamente la comunicazione di inizio dei lavori certificata (CILA), che correttamente era stata presentata.

L'intervento in esame non rientrava in nessuno di quelli previsti dall'art. 10 Testo Unico Edilizia e non necessitava di autorizzazione paesaggistica.

Per il comune le cose non stavano invece così: era stata realizzata un'opera che aveva portato ad un organismo diverso dal precedente, per di più in area vincolata e senza il preventivo parere della Soprintendenza. La demolizione, insomma, era sacrosanta.

 

Piccolo allargamento del vano cancello: non è ristrutturazione edilizia, non servono permesso e autorizzazione paesaggistica

Il TAR da ragione al privato accogliendo il ricorso, in quanto l'intervento ha avuto ad oggetto il muro di recinzione ed è consistito nel mero allargamento del vano ove è ospitato il cancello di ingresso della proprietà, prospettante all'interno sul giardino.

La ricorrente ha precisato che la larghezza del cancello, così come modificata, è di soli 80 cm. maggiore rispetto a quella precedente (da 1,60 a 2,40 metri).

Tale circostanza in fatto è confermata dal Comune che, tuttavia, nulla aggiunge circa eventuali modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche dei materiali o dell'aspetto esteriore dei luoghi.

Non è stata provata, dunque, alcuna modifica delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture del cancello né modifica dei prospetti, né esse emergono in alcun modo dal provvedimento impugnato.

Per tali ragioni, l'art. 33 del Testo Unico Edilizia è stato indebitamente applicato al caso di specie, trattandosi di un intervento di minima rilevanza dal punto di vista edilizio ed urbanistico, non riconducibile alla nozione di ristrutturazione edilizia e non necessitante di autorizzazione paesaggistica.


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