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Ampliamento del torrino sul terrazzo: basta una variazione minima per far scattare l'abuso edilizio

Anche un minimo aumento della volumetria del torrino, con realizzazione di un soppalco interno e di una scala che collega l’appartamento sottostante al terrazzo, configura l'abusività dell'intervento in difetto di titolo edilizio.

L'istanza di condono edilizio presentata per un torrino, presentata ai fini di “cambio di destinazione d’uso” dello stesso, da vano di accesso al terrazzo a locale tecnico, ma volta surrettiziamente a celare un avvenuto ampliamento del volume dello stesso, è da respingere in quanto l'opera è abusiva e va demolita.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 11585/2022 del 29 dicembre, dove si evidenzia che come correttamente rilevato dal TAR, a prescindere dalla circostanza che la determinazione impugnata abbia qualificato l’istanza presentata come di condono edilizio anziché come DIA per la manutenzione ordinaria del terrazzo, l’ampliamento del torrino, per quanto modesto, non è mai stato autorizzato, né può ritenersi ostativa all’ordine di rimessione in pristino la perdurante pendenza di una domanda di concessione in sanatoria per il solo cambio di destinazione d’uso del torrino ma non anche per il suo ampliamento.

Inoltre, trattandosi di immobile sottoposto a vincolo, qualunque intervento necessita dello specifico nulla osta della Soprintendenza.

Il Comune, quindi, venuto a conoscenza dell’esistenza di un manufatto oggetto di ampliamento e di complessiva trasformazione, in assenza di titolo, correttamente e doverosamente ne ha ordinato il ripristino, irrogando la sanzione pecuniaria.

Aumento di volumetria

Del resto vi è stato un aumento della volumetria, quantunque minimo, con realizzazione di un soppalco interno e di una scala che collega l’appartamento sottostante al terrazzo: il che è di per sé sufficiente per disporre l’ordine di rimessione in pristino.

La competenza per l'irrogazione della sanzione

Per Palazzo Spada è infondata anche la doglianza secondo cui, nel caso di specie, sarebbe stata competente la Soprintendenza ad irrogare la sanzione e non il Comune; invero la ratio della norma contenuta nel comma 3 dell’art. 9 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (corrispondente all’attuale art. 34 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell’edilizia) è quella di consentire anche a quest’ultima di irrogare la sanzione qualora si tratti di immobili soggetti a vincolo, senza che tale competenza speciale escluda quella ordinaria del Comune.

Sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione: è il privato a dover dimostrare l'impossibilità della messa in pristino

Quanto alla mancata irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, si ricorsa che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, prevista dal comma 2 dell’art. 9 della legge 47/1985 (ora art. 34 del DPR 380/2001), per giurisprudenza costante, deve essere valutata dall'amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione; fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione (Cons. Stato, Sez. II, 2 dicembre 2020, n. 7637; id Sez. II 23 gennaio 2020, n. 561; id. Sez. II, 30 ottobre 2020, n. 6653; id. Sez. II, 3 giugno 2020, n. 3476; Sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3805).

Infatti, tale disposizione ha valore eccezionale e derogatorio; l'amministrazione procedente non è tenuta a valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se essa possa essere applicata, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme

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Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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