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Ampliamento appartamento e chiusura portico: serve il permesso di costruire

L'ampliamento di oltre 20 metri quadrati dell'appartamento mediante demolizione della muratura del soggiorno e chiusura di parte del portico prospiciente attraverso l'apposizione di infissi e vetri scorrevoli su binario non è un'attività realizzabile in edilizia libera.

Non si può effettuare un ampliamento di 20 metri quadrati di un appartamento con contestuale chiusura di un portico propiciente senza permesso di costruire: è un abuso edilizio punibile con la demolizione.

Lo ha chiarito il Tar Lazio con la sentenza 12372/2024 del 17 giugno, relativa al ricorso contro un'ordinanza di demolizione impartita per l'mpliamento di oltre 20 mq. dell'appartamento mediante demolizione della muratura del soggiorno e chiusura di parte del portico prospiciente attraverso l’apposizione di infissi e vetri scorrevoli su binario.

 

Il ricorso

Secondo la parte appellante, l’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto abusiva l’opera che, invece, essendo agevolmente amovibile, rientrerebbe nell’attività edilizia libera e, comunque, non giustificherebbe l’adozione della gravata demolizione.

Inoltre, l’amministrazione avrebbe ordinato la demolizione in assenza di qualsivoglia interlocuzione con i soggetti preposti alla tutela del vincolo paesaggistico gravante sull’immobile del ricorrente e, comunque, non avrebbe indicato le modalità con cui avrebbe quantificato in 20 mq. l’entità dell’abuso.

 

Questo intervento edilizio richiede il permesso di costruire

Niente da fare, il TAR si allinea completamente su qwuanto statuito dal comune, perché la struttura realizzata dal ricorrente (“ampliamento di oltre 20 mq. dell’appartamento mediante demolizione della muratura del soggiorno e chiusura di parte del portico prospiciente attraverso l’apposizione di infissi e vetri scorrevoli su binario”) non rientra nell’attività edilizia libera in quanto la stessa ha comportato uno stabile aumento di volumetria posto in essere non solo con l’apposizione di infissi e vetri ma anche con la demolizione della muratura del soggiorno.

E sono roprio le modalità realizzative del manufatto che inducono il Collegio ad escludere che lo stesso sia destinato al soddisfacimento di “esigenze meramente temporanee” (unico profilo preso in considerazione dall’art. 3 comma 1 lettera e.5 d.p.r. n. 380/01 ai fini dell’irrilevanza edilizia dell’intervento), a nulla rilevando, quindi, in contrario, la prospettata amovibilità delle (sole) parti in vetro che, in ogni caso, lascia inalterata la demolizione della parete perimetrale strumentale allo stabile aumento di volumetria.

 

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Criterio funzionale e strutturale: quale si applica?

Tra l'altro, la giurisprudenza valuta l’irrilevanza edilizia dell’intervento sulla base del criterio funzionale e non di quello strutturale per cui non è necessario un titolo edilizio abilitativo solo nell’ipotesi di temporaneità dell’esigenza che il manufatto è destinato a soddisfare e ciò anche quando il manufatto stesso è amovibile.

Nella fattispecie, non vi è prova alcuna della temporaneità dell’esigenza che il contestato ampliamento è destinato a soddisfare ed, anzi, le prospettazioni di parte ricorrente circa l’uso del bene (oggetto di locazione a terzi) inducono ad escludere tale temporaneità.

 

Non si può 'parlare' di VePA

Nello stesso senso, il manufatto non può essere ricondotto alle c.d. VePa di cui all’art. 6 comma 1 lettera b-bis) d.p.r. n. 380/01, mancando le caratteristiche strutturali (le vepa sono esclusivamente costituite da vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti mentre nella fattispecie vi è demolizione di una parete ed, in più, una struttura su binari su cui sono collocate le vetrate) e funzionali (nella fattispecie si verificata una stabile modifica di destinazione d’uso dell’area delimitata dalle vetrate) richieste, a tal fine, dal citato art. 6.

 

Questa è una ristrutturazione edilizia pesante

L'intervento, pertanto, comportando un aumento di volumetria, deve essere ricondotto nell’ambito applicativo della c.d. ristrutturazione edilizia pesante e, pertanto, avrebbe dovuto essere assentito, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera c) dpr 380/01, attraverso permesso di costruire o scia sostitutiva.


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