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Ambiente: in vigore la Legge europea sul Ripristino della Natura

Un importante passo verso una gestione responsabile e sostenibile del patrimonio naturale europeo.

L'80% degli habitat naturali in Europa è in stato critico

Il 18 agosto 2024 è entrata in vigore la normativa comunitaria per il Ripristino della Natura, ovvero il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 luglio 2024, e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

Fortemente sostenuto da associazioni e comitati ambientalisti, il nuovo Regolamento stabilisce obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi degradati, contribuendo agli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e promuovendo, in generale, il benessere delle persone e del pianeta.

Con l'80% degli habitat naturali europei in condizioni critiche, è urgente intervenire per ripristinare i nostri ecosistemi e invertire questa tendenza preoccupante.

 

L'Italia ha votato contro il Regolamento in sede di approvazione

Il 17 giugno 2024, l'Unione Europea ha approvato la cosiddetta Nature Restoration Law, la legge sul ripristino della natura. Dopo mesi di stallo, i ministri dell'Ambiente hanno raggiunto un accordo con il Parlamento Europeo sul controverso regolamento proposto dalla Commissione Europea a giugno 2022, destinato a ripristinare le aree naturali degradate e a sostenere il Green Deal.

Tuttavia, in sede di approvazione, l'Italia, insieme a Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia e Svezia, ha votato contro. Astenuto, invece, il Belgio.

  

"Ci lascia con l’amaro in bocca il voto contrario dell’Italia (insieme a Ungheria, Polonia, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia). E sono molto lacunose le motivazioni dell’opposizione associabili agli impatti negativi del Regolamento sul settore agricolo dell’Unione europea, in termini di accrescimento di oneri economici e amministrativi".

 

Obiettivi della Nature Restoration Law

Il regolamento stabilisce un obiettivo generale di ripristino a lungo termine della natura negli ecosistemi terrestri e marini dell’UE, con obiettivi vincolanti per habitat e specie specifici.

Entro il 2030, almeno il 30 % delle zone degli ecosistemi degradati - siano essi terrestri, idrici interni, marini e costieri - dovranno essere ripristinati in maniera efficace, al fine di rafforzare la biodiversità e migliorare le funzioni e i servizi ecosistemici, l'integrità ecologica e la connettività.

Gli obiettivi specifici includono:

  • Habitat: migliorare biodiversità e ampliare habitat per zone umide, foreste, praterie, fiumi, laghi, macchie, e dune.
  • Insetti impollinatori: invertire il declino e aumentare le popolazioni entro il 2030, con monitoraggio regolare.
  • Ecosistemi forestali: incrementare legno morto, foreste di età variabile, connettività forestale, e stock di carbonio.
  • Ecosistemi urbani: mantenere e ampliare gli spazi verdi e la copertura arborea entro il 2030.
  • Ecosistemi agricoli: aumentare la biodiversità, lo stock di carbonio, e ripristinare torbiere drenate.
  • Ecosistemi marini: ripristinare habitat marini e specie iconiche come delfini e squali.
  • Connettività fluviale: ripristinare almeno 25.000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030.

 

Attuazione della normativa europea a difesa della biodiversità

I paesi dell’UE dovranno presentare Piani nazionali di ripristino alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, ossia entro metà 2026.

I piani dovranno riportare nel dettaglio le modalità per raggiungere gli obiettivi. Inoltre, ogni paese UE sarà obbligato a monitorare e riferire sui progressi.

L’Agenzia europea dell’Ambiente (AEA) fornirà relazioni tecniche periodiche sui risultati, mentre la Commissione informerà il Parlamento europeo e il Consiglio sull’attuazione della Legge sul ripristino della Natura.

Per raggiungere gli obiettivi del Regolamento e garantire il rispetto degli obblighi, è cruciale investire adeguatamente sia a livello pubblico che privato nel ripristino. Gli Stati membri devono quindi includere nei bilanci nazionali le spese per la biodiversità, considerando i costi di opportunità e di transizione legati all'attuazione dei piani nazionali di ripristino, e specificare come verranno utilizzati i finanziamenti dell'Unione.

 

Ecosistemi urbani sani: sì ma come?

Come riportato nel Regolamento, gli ecosistemi urbani coprono circa il 22% della superficie terrestre dell'Unione Europea e ospitano la maggioranza dei cittadini. Questi spazi verdi urbani, che includono boschi, parchi, giardini, fattorie urbane, strade alberate, prati e siepi, sono cruciali per la biodiversità, ospitando piante, uccelli, insetti e impollinatori. Offrono inoltre servizi ecosistemici essenziali, come la riduzione del rischio di disastri naturali, la gestione delle inondazioni, il raffrescamento urbano, la purificazione dell'acqua e dell'aria, e la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Incrementare la vegetazione urbana rallenta il deflusso delle acque, riduce l'inquinamento dei fiumi e abbassa le temperature estive, migliorando così la resilienza climatica e fornendo habitat vitali per la fauna. Ecosistemi urbani sani contribuiscono anche alla salute degli ecosistemi rurali, collegano aree naturali, migliorano i fiumi e offrono rifugio a specie legate agli habitat agricoli e forestali, oltre a sostenere gli uccelli migratori.

È essenziale evitare la riduzione degli spazi verdi urbani, soprattutto degli alberi, e garantire il loro ripristino e ampliamento. Integrare infrastrutture verdi, come tetti e muri verdi, nella progettazione degli edifici può aumentare la superficie degli spazi verdi e migliorare la copertura arborea.

Inoltre, la luce artificiale può danneggiare la biodiversità e influire sulla salute umana. Gli Stati membri dovrebbero considerare misure per ridurre l'inquinamento luminoso nei loro piani nazionali di ripristino. È cruciale affrontare con coerenza la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici, combinando le attività di ripristino con anche la diffusione delle energie rinnovabili.

 

Nella sezione allegati, il Regolamento pubblicato sulla GU dell'Unione Europea il 29.07.2024. Il documento è in lingua italiana.

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