Alla scoperta dei Bonus Acquisti: case ristrutturate, posti e box auto, case antisismiche
Le agevolazioni per l'acquisto o l'assegnazione di edifici residenziali ristrutturati e per l'acquisto di posti o box auto sono a regime del 36% ma 'aumentate'' al 50% fino al 31 dicembre 2024, mentre il Sismabonus Acquisti si esaurirà assieme al Sismabonus al termine dell'anno corrente
Tra i bonus edilizi 'esistenti', come di recente ci ha ricordato il Consiglio Nazionale del Notariato nella sua guida speciale, hanno una certa valenza quelli relativi agli 'acquisti', cioè alle agevolazioni edilizie consequenziali all'acquisto di un edificio ristrutturato, o di un box auto, o ancora di una casa realizzata con misure antisismiche.
Vediamo di riassumere i tre tipi di bonus, ricordando che per tutte le specifiche è sempre 'bene' fare riferimento alle guide ufficiali dell'Agenzia delle Entrate e alla speciale guida del Notariato di cui si 'diceva' sopra.
Bonus per l'acquisto o l'assegnazione di edifici residenziali ristrutturati
L'agevolazione è 'normata' dall'art.16-bis del TUIR e dall'art.1 comma 37 della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Si tratta di una detrazione fiscale senza limiti temporali di scadenza (cioè a 'regime') che si applica sotto determinate condizioni:
- l'acquisto o l'assegnazione dell'unità abitativa deve avvenire entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori di restauro o ristrutturazione edilizia sull'intero fabbricato.
- l'unità immobiliare deve far parte di un edificio su cui sono stati eseguiti interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia dall'impresa o dalla cooperativa edilizia.
La detrazione, che è del 36%, si calcola su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, fino a un massimo di € 48.000,00, ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
In via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è del 50% per spese documentate, fino a un massimo di € 96.000,00 per unità immobiliare.
Dal 1° gennaio 2025, si tornerà alla detrazione del 36% su un massimo di € 48.000,00.
La detrazione comprende anche l'IVA, e può essere fruita anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori sull'intero fabbricato, ma la detrazione può essere utilizzata solo dall'anno di imposta in cui i lavori sono stati completati.
Possono beneficiare della detrazione anche il nudo proprietario e il titolare di diritti reali sull'immobile, e in caso di acquisto di nuda proprietà e contestuale usufrutto, la detrazione è ripartita proporzionalmente.
Non è necessario il pagamento tramite bonifico bancario, e per usufruire della detrazione per importi versati in acconto è necessario che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.
La detrazione spetta anche all'acquirente di un immobile ristrutturato anche se la società cedente ha beneficiato di altre detrazioni.
Dal 17 febbraio 2023, in virtù delle novità introdotte dal DL Cessioni, non è più consentita l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, salvo salvo che per gli acquisti per i quali, prima della suddetta data, risulti presentata dall'impresa venditrice la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
Superbonus, Ecobonus, Sismabonus e altri bonus edilizi: la guida aggiornata del Notariato
Il vademecum del Notariato, aggiornato all'anno 2024 dopo l'avvento dei Decreti Cessioni e Salva Superbonus, affronta in dettaglio tutti i bonus edilizi attualmente esistenti nel nostro Paese, fornendo specifiche su tipologia di detrazione, aliquote, scadenze. Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazioni, Superbonus, Bonus Acquisti ai raggi x, con specifiche sulle modifiche apportate in materia di cessione del credito e sconto in fattura.
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Bonus acquisto posti e box auto
Proprio come il 'bonus acquisti' classico, è una detrazione fiscale "a regime" applicabile sia alla realizzazione che all'acquisto di box e posti auto pertinenziali di nuova costruzione, non limitata nel tempo.
La detrazione a regime è del 36% e si calcola sulle spese imputabili alla realizzazione, fino a un massimo di € 48.000,00, ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Però, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2024, il bonus sale al 50%, fino a un massimo di € 96.000,00, mentre dal 1° gennaio 2025 si ritorna al 36% su un massimo di € 48.000,00. La detrazione si applica anche sull'IVA pagata per l'acquisto.
Per usufruire della detrazione nell'acquisto di box o posti auto già realizzati, è necessario un'apposita attestazione dal venditore, il pagamento tramite bonifico bancario o postale e la formalizzazione del rapporto pertinenziale con un atto avente data certa.
Dal 17 febbraio 2023, non è più possibile ottenere sconto in fattura o cessione del credito, tranne in casi in cui sia stata presentata una richiesta di titolo abilitativo prima di tale data.
La detrazione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi con i dati catastali dell'immobile e altri dati richiesti per il controllo. Gli acquirenti possono scegliere tra l'utilizzo diretto della detrazione o sconti sul corrispettivo fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso.
Sismabonus Acquisti
Si tratta di una detrazione spettante ai sensi dell’art.16, comma 1-septies, del DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013.
In pratica, se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 (miglioramento di una classe) o dell'80% (miglioramento di due classi), sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, 2, o 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, l'acquirente di un'immobile dell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all’85 % del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro.
La differenza col Sismabonus quindi è che, in questo caso, i beneficiari della detrazione non sono coloro che effettuano lavori per la riduzione del rischio sismico ma che acquistano nuove unità immobiliari.
Per quanto concerne le regole sulla cessione del credito e lo sconto in fattura (col divieto generalizzato, le deroghe e la possibilità della remissione in bonis), valgono le stesse regole per gli altri bonus edilizi inserite dal DL Cessioni, con la dead-line del 16 febbraio 2023 come spartiacque tra la possibilità o meno di poter scegliere per una delle due opzioni alternative (entro quella data il costruttore deve aver richiesto il titolo abilitativo).
La fruizione del Sismabonus Acquisti è consentita - ha precisato l’Agenzia delle Entrate - a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia emesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE , ma nel presupposto che l’intervento sia effettuato all'interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti - è consentita anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, non rilevando, ad esempio, la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.
Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
Come per il Sismabonus, ai sensi dell’art. 3, commi da 1 a 3, del DM 58 del 2017 - come modificato da ultimo dal DM 329 del 2020 - l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell'intervento progettato) è asseverata (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto stesso) dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base ai contenuti delle linee guida allegate al decreto medesimo.
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