AICARR: Igiene e manutenzione degli impianti - la nuova Procedura operativa
Igiene e manutenzione degli impianti: la nuova Procedura operativa La figura dell'esperto in manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione si conferma un punto di riferimento indispensabile nel settore della climatizzazione in seguito all'approvazione, il 7 febbraio scorso nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, della Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria, realizzata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Il documento integra le indicazioni delle leggi regionali, delle linee guida nazionali e delle norme tecniche in materia, fornendo al datore di lavoro indicazioni pratiche per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria e per la pianificazione degli interventi di manutenzione. Ricordiamo che il datore di lavoro è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e pulitura degli impianti di aerazione in base all'art. 64 del D.Lgs. 81/2008*; lo stesso decreto, all'art. 68, prevede in caso di inottemperanza gravi sanzioni, anche penali **. La nuova Procedura si applica a “tutti gli impianti di trattamento dell’aria, a servizio di ambienti di lavoro chiusi, destinati a garantire il benessere termo-igrometrico degli occupanti, la movimentazione e la qualità dell’aria”. Il datore di lavoro, o un responsabile da lui indicato, provvede dunque a far eseguire gli interventi di pulizia e manutenzione che devono prevedere un'ispezione visiva, e se necessaria, un'ispezione tecnica. Il compito, che non ha una periodicità predeterminata ma è programmabile in base agli esiti delle ispezioni precedenti, è affidato a personale incaricato della manutenzione ordinaria, che dev'essere "adeguatamente formato". Per i requisiti della formazione - così come per altri aspetti, quale l'istituzione di un registro degli interventi effettuati sull’impianto - la Procedura rimanda alle “Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva per gli impianti di climatizzazione” (Ministero della Salute - Accordo Stato-Regioni Provv. 05/10/2006 - G.U. 03/11/2006). Il nuovo documento ha dunque una duplice valenza: da un lato, garantisce adeguate condizioni igieniche ai lavoratori, rendendo, grazie a indicazioni chiare e univoche, più agevole il compito del datore di lavoro in ottemperanza all'art. 64 del D.Lgs. 81/2008. Dall'altro, pone in primo piano la figura - e la formazione -del personale operativo. A questo proposito, AiCARR, in anticipo sui tempi, propone già dal 2012 il corso di specializzazione e qualifica "Igiene, ispezione e manutenzione degli impianti di climatizzazione", che prevede un percorso per la Formazione di figure di Categoria B (formazione per operazioni semplici), seguito da un ulteriore corso per la formazione di figure di Categoria A (responsabili dell'igiene). Ora più che mai è importante che chi opera nell'ambito dell'igiene e manutenzione degli impianti possa avvalersi di una formazione ragionata, completa ed autorevole: il corso AiCARR può contare sull'esperienza dell'Associazione, che ha contribuito alla stesura delle "Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva per gli impianti di climatizzazione”, e sulla presenza in qualità di docenti di esperti INAIL, AIISA e ASAPIA. *Art. 64 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro provvede affinchè: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3; b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto piu' rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. ** Art. 68. Sanzioni per il datore di lavoro 1. Il datore di lavoro e' punito: a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell'articolo 66; b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2. Per scaricare la Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria clicca qui
Igiene e manutenzione degli impianti: la nuova Procedura operativa
La figura dell'esperto in manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione si conferma un punto di riferimento indispensabile nel settore della climatizzazione in seguito all'approvazione, il 7 febbraio scorso nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, della Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria, realizzata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Il documento integra le indicazioni delle leggi regionali, delle linee guida nazionali e delle norme tecniche in materia, fornendo al datore di lavoro indicazioni pratiche per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria e per la pianificazione degli interventi di manutenzione.
Ricordiamo che il datore di lavoro è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e pulitura degli impianti di aerazione in base all'art. 64 del D.Lgs. 81/2008*; lo stesso decreto, all'art. 68, prevede in caso di inottemperanza gravi sanzioni, anche penali **.
La nuova Procedura si applica a “tutti gli impianti di trattamento dell’aria, a servizio di ambienti di lavoro chiusi, destinati a garantire il benessere termo-igrometrico degli occupanti, la movimentazione e la qualità dell’aria”. Il datore di lavoro, o un responsabile da lui indicato, provvede dunque a far eseguire gli interventi di pulizia e manutenzione che devono prevedere un'ispezione visiva, e se necessaria, un'ispezione tecnica. Il compito, che non ha una periodicità predeterminata ma è programmabile in base agli esiti delle ispezioni precedenti, è affidato a personale incaricato della manutenzione ordinaria, che dev'essere "adeguatamente formato". Per i requisiti della formazione - così come per altri aspetti, quale l'istituzione di un registro degli interventi effettuati sull’impianto - la Procedura rimanda alle “Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva per gli impianti di climatizzazione” (Ministero della Salute - Accordo Stato-Regioni Provv. 05/10/2006 - G.U. 03/11/2006).
Il nuovo documento ha dunque una duplice valenza: da un lato, garantisce adeguate condizioni igieniche ai lavoratori, rendendo, grazie a indicazioni chiare e univoche, più agevole il compito del datore di lavoro in ottemperanza all'art. 64 del D.Lgs. 81/2008. Dall'altro, pone in primo piano la figura - e la formazione -del personale operativo.
A questo proposito, AiCARR, in anticipo sui tempi, propone già dal 2012 il corso di specializzazione e qualifica "Igiene, ispezione e manutenzione degli impianti di climatizzazione", che prevede un percorso per la Formazione di figure di Categoria B (formazione per operazioni semplici), seguito da un ulteriore corso per la formazione di figure di Categoria A (responsabili dell'igiene).
Ora più che mai è importante che chi opera nell'ambito dell'igiene e manutenzione degli impianti possa avvalersi di una formazione ragionata, completa ed autorevole: il corso AiCARR può contare sull'esperienza dell'Associazione, che ha contribuito alla stesura delle "Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva per gli impianti di climatizzazione”, e sulla presenza in qualità di docenti di esperti INAIL, AIISA e ASAPIA.
*Art. 64
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto piu' rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
** Art. 68.
Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e' punito:
a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell'articolo 66;
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.
Per scaricare la Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria clicca qui
www.aicarr.org/Documents/News/Igiene%20Impianti_AccordoStatoRegioni_ev.pdf