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Agibilità e Strutture. Incontro Comune e Ordini Professionali

ORDINE INGEGNERI MESSINA

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A breve ci sarà il secondo incontro dopo quello del 06/11/19 tra Amministrazione, Ufficio Agibilità, Ordini Professionali, Rappresentanza Amministratori Condomini, IACP e altri soggetti coinvolti e interessi alla problematica dell’agibilità.

Si parlerà dell’aspetto strutturale legato all’ottenimento della relativa certificazione.

Oggi, un edificio per essere agibile deve possedere il certificato di collaudo.

Lo stesso viene di fatto introdotto a partire dal 1972 con la Legge 05/11/1971 n.1086 e precisamente con l’art.7.

Ma per gli edifici costruiti prima di tale data (e quindi privi di collaudo) e su cui viene richiesta oggi l’agibilità, come bisogna procedere?

L’argomento discusso durante in primo incontro è da tempo dibattuto sia a carattere Nazionale, ma anche supportato da qualche Sentenza di indirizzo.

Il Comune di Messina recentemente, ha predisposto e approvato una modulistica con casistica in relazione all’epoca di realizzazione dell’immobile (sempre con riferimento alla tematica strutturale).

L’Assessore Mondello ritiene utile provvedere alla redazione di una modulistica più “fluida”, meno complessa, ma sempre suffragata da un atto di “responsabilità” da parte del tecnico che valuterà l’idoneità strutturale.

Sara’ compito del tavolo tecnico farsi carico di tale proposta.

 

Al fine di rendere un valido servizio ai tanti Professionisti e Committenti che spesse volte si trovano ad asseverare perizie strutturali assumendosi una grande responsabilità, si cercherà in modo esplicativo di far comprendere al meglio la problematica e l’iter da seguire.

Come detto, il 06/01/1972 entrò in vigore la Legge 05/11/1971 n.1086 pubblicata nella G.U. il 21/12/1971 che sanciva definitivamente l’occorrenza del collaudo statico (art.7), oltre alla relazione a struttura ultimata da parte del Direttore dei Lavori (art.6) e il deposito dei calcoli ai sensi dell’art.4 da parte dell’impresa.

Legge che riguardava solo le costruzioni in cemento armato, acciaio e cemento armato precompresso.

Gli edifici costruiti in muratura ordinaria, in legno e soprattutto gli interventi di riparazione o locali non necessitavano di alcuna certificazione ulteriore rispetto alla normale autorizzazione.

Successivamente dal 1974 molte costruzioni risultano (ancora oggi) essere anche dotati di “conformità strutturale” ai sensi dell’art.28 della L.64/74 (oggi articolo abrogato e non più attuale).

Con l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni, prima del 2008 e poi del 2018 anche il quadro normativo per quanto riguarda le opere da collaudare subisce dei cambiamenti.

Lo stesso viene “codificato” dal DPR 380/01 (recepito poi in Sicilia) che di fatto “assorbe” al suo interno anche la Legge 02/02/1974 n.64 e la Legge 05/11/1971 n.1086.

Il collaudo lo troviamo pertanto all’art.67.

Importantissimo il comma 8bis) e che testualmente recita:

Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali e sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei Lavori”.

Tale articolo (con l’aggiunta dell’ultimo comma) fa ricomprendere ai fini del collaudo (o di dichiarazione del D.L.) tutta la casistica degli interventi strutturali.

Quindi, ai fini dell’agibilità occorre produrre sempre una certificazione o dichiarazione.

Pertanto, dal 1972 a oggi il percorso di certificazione strutturale risulta ben chiaro e definito ai fini del rilascio dell’agibilità.

Occorre produrre in relazione all’intervento strutturale eseguito: o il collaudo, o la dichiarazione di regolare esecuzione da parte del Direttore Lavori.

Ma cosa succede per tutte le opere costruite prima di tale data?

Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire e giustificare quanto si dirà.

E’ necessario dividere i fabbricati per tipologia e anno di costruzione.

1)   Fabbricati realizzati tra il 1962 e il 1972.

Precisamente: immobili non dotati di certificato di collaudo in quanto realizzati in data antecedente all’entrata in vigore della L. 05/11/1971 n.1086, ma dotati di autorizzazione ai sensi dell’art.37 L. 1684/62.

In tal caso ai fini dell’agibilità, occorre allegare l’autorizzazione rilasciata dal Genio Civile o un certificato equipollente sempre a firma dello stesso Ufficio.

2)   Fabbricati realizzati in data antecedente all’entrata in vigore della L. 25/11/1962 n.1684;

Occorre in tal caso procedere alla redazione una perizia secondo il modello predisposto e approvato dal Comune di Messina in cui si attesti che l’immobile sia idoneo da un punto di vista statico.

3)   costruzioni con struttura portante in muratura o in legno.

Anche in questo caso occorre procedere alla redazione una perizia secondo il modello predisposto e approvato dal Comune di Messina in cui si attesti che l’immobile sia idoneo da un punto di vista statico.

Tutto ciò sembrerebbe alquanto chiaro e anche semplice, se l’intervento fosse riferito a una casa singola o per un edificio costruito dopo il 1972.

I problemi si moltiplicano, quando in mancanza di collaudo e attestazioni sulla regolarità costruttiva della struttura (ante 1972) il tecnico deve certificare l’idoneità statica dell’intero edificio (come richiesto dal comma 4 dell’art.24 DPR 380/01).

Ancor di più se trattasi di condominio.

La circostanza che un’attestazione statica rispetto ad una sismica comporta studi meno approfonditi, con problematiche immediatamente percepibili, non esclude a priori un’importante responsabilità da parte del tecnico se l’ispezione non fosse estesa a tutto “l’agglomerato” strutturale.  

Da qui ne discerne l’invito verso tutti gli amministratori di condominio a farsi partecipi di una cooperazione con il Comune e gli Ordini Professionali per cercare di verificare e caratterizzare gli immobili sia da un punto di vista statico che sismico.

Ciò consentirebbe ai più, di avere anche una mappatura del patrimonio edilizio da un punto di vista strutturale e uniformarsi in un concetto di Prevenzione e Sicurezza.

Occorrerebbe pertanto incontrare i condomini e parlare con loro per spiegare che esistono oggi forme agevolative e a costo nullo se si utilizzano i benefici del “sisma bonus”.

Caratterizzare un edificio ai fini strutturali (ancor di più ai fini sismici) vuol dire: rendersi conto del grado di vulnerabilità e quindi conoscere lo “stato di salute” dell’immobile prevedendo al caso, i dovuti correttivi che come detto potrebbero essere a costo nullo o ridotto.