Superbonus | Ecobonus
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Aggiornamento su Ecobonus e Superbonus

L'Ecobonus è una detrazione Irpef o Ires riconosciuta ai contribuenti (privati e società) che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti. L'agevolazione è soggetta a numerosi provvedimenti, interpretazioni, circolari ... e le stesse percentuali variano di caso in caso, e anche nel tempo. Con questa pagina INGENIO vuole dare una guida al lettore aggiornata con tutti i riferimenti e i collegamenti ai nostri approfondimenti sui singoli punti.

 

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Aggiornamenti su ECOBONUS

Ecco di seguito gli aggiornamenti su ECOBONUS e SUPERBONUS ordinati per data. Questa Sezione sarà aggiornata man mano che ci sono novità importanti.

Anticipazioni del Ministro Patuanelli

29 luglio 2020 - Il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli anticipa i contenuti dei decreti attuativi "Requisiti Tecnici/Prezzi" e "Asseverazioni" propedeutici alla corretta fruizione del Superbonus 110%. Restiamo in attesa comunque dei decreti attuativi

Guida Applicativa dell'Agenzie dell'entrate sul SuperBonus 110%

24 luglio 2020 - pubblicata la guida pratica dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110%: il Fisco spiega, attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio.

Conversione in legge del Decreto Rilancio

18 luglio 2020 - la conversione in legge del decreto Rilancio, approvata in via definitiva dal Senato il 16 luglio 2020, e pubblicata come legge 77/2020 nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, ne ha portato il valore addirittura al 110% (in alcuni casi), importanti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano, e soggetti a costante attenzione dei provvedimenti governativi e dei pareri dell'agenzia delle entrate.

 


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SINTESI

  • A cosa si applica
  • Chi lo può applicare
  • Quali percentuali
  • Gli importi

Per approfondire ecco la nostra tabella che riprende la lista dei singoli interventi di EcoBonus e SismaBonus all'interno Superbonus ammessi.

 


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L'Ecobonus oggi: varie possibilità

Grazie al Decreto Rilancio è oggi possibile utilizzare il SuperBonus, con una percentuale di detrazione molto più elevata, il 110%, invece dell'Ecobonus. Ecco quindi le possibilità.

 

L'Ecobonus standard

  • Ecobonus: la detrazione prevista per i lavori di risparmio energetico ammessi all’ecobonus è pari al 50% o al 65%, percentuale di detraibilità che sale fino al 75% per i condomini e che se accorpata al sismabonus può arrivare all’85% del totale di importo sostenuto. La detrazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2020 per i lavori in edifici privati mentre, per le spese sostenute per interventi in parti comuni di condomini, la scadenza per fruire dell’agevolazione è fissata al 31 dicembre 2021;

  • sconto in fattura: a partire dal 1° gennaio 2020, sia per l'Ecobonus che per il Sismabonus, ma solo per gli interventi "di ristrutturazione importante di primo livello" per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo pari o superiore a 200 mila euro, è prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Attenzione: l'intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, deve comprendere anche la ristrutturazione dell’impianto termico.

 

Il Superbonus 110% del Decreto Rilancio

Il cd. "Superbonus" 110% è una detrazione istituita dall'art.119 del decreto-legge 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) che può essere utilizzato per lavori svolti nella prima casa e nei condomìni dal ‪1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021‬.

La detrazione, come dettagliato anche nella guida ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per:

  • a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;

  • b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione;

  • c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione.

In sede di conversione in legge del DL 34/2020, il termine per fruire dell’agevolazione fiscale di riqualificazione energetica è stato esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

 

Limiti di spesa per gli interventi

Gli interventi di installazione del cappotto termico avranno tetti di spesa più bassi e differenziati in base alla tipologia degli edifici.

Così: dai 60 mila euro inizialmente previsti per ogni unità immobiliare, si passerà a:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari;

  • 40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari;

  • 30mila euro per quelli più grandi;

  • 20mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni fino a otto unità immobiliari;

  • 15mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni con più di otto unità immobiliari.

Questi importi devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per la realizzazione degli interventi devono essere utilizzati materiali isolanti che rispettino i Criteri ambientali minimi (CAM) fisati con il DM 11 ottobre 2017.


I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente volti ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti fornendo indicazioni per l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale. Gli acquisti verdi devono tener conto dell’intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, dal suo smaltimento, alla sua disponibilità sul mercato, alla trasparenza della filiera produttiva


Sono coperti dall’incentivo tutti i lavori già previsti per l’ecobonus classico, con l’aggiunta di due tipologie importanti: il fotovoltaico e l’acquisto di accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche.

Si applicheranno quindi gli attuali limiti di detrazione o di spesa previsti per le varie tipologie di intervento.

Per l'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti ministeriali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

 

Chi può utilizzare il superbonus

Isuperbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica si applica agli interventi effettuati:

  • dai condomìni;

  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un massimo di 2 unità immobiliari (prima e seconda casa);

  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

  • dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

NB - Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

 


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Superbonus 110% anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione

Il Decreto Rilancio ha esteso il Superbonus alle ricostruzioni che il DL Semplificazioni sta rendendo più libere: è possibile la fruizione del superbonus 110%, e di tutti i bonus casa, anche alle ricostruzioni con aumento di volumetria.

Grazie alle modifiche - già ampiamente approfondite - introdotte dal DL Semplificazioni al dpr 380/2001, si allarga la nozione di demolizione e ricostruzione ricompresa nella categoria della ‘ristrutturazione’, comprendendo anche edifici ricostruiti “con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e con “incrementi di volumetria”.

Semplificando: mentre prima la ricostruzione con aumento di volumetria era considerata ‘nuova costruzione’ e quindi non agevolata dai bonus fiscali sul recupero edilizio, con le modifiche introdotte dovrebbe essere possibile fruire delle agevolazioni fiscali anche per gli ampliamenti.

Per saperne di più leggi l'approfondimento: "Superbonus 110% anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione: le novità del DL Rilancio"

 


Applicazione SUPERBONUS, riepilogo

Riepilogando:

  • prime case e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;

  • prime e seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;

  • la detrazione non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Queste le possibilità per usufruire del bonus:

  • utilizzo per sé del credito d’imposta e quindi, per esempio, se ha fatto lavori per 20mila euro disporrà di un credito di 22mila euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in meno.

  • trasferimento del credito (cessione) alla ditta che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. Se, invece, l’impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà girarlo ad una banca.

I professionisti sono chiamati a rilasciare le attestazioni e obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civilecon massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni: il fine ultimo è quello di garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

NB - si attendono, per l'operatività completa, sia la circolare attuativa dell'Agenzia delle Entrate che i decreti attuativi del MISE (uno dei quali è il cd. Decreto Prezzi).

 


Ecobonus Superbonus Sismabonus Bonus Facciate Ristrutturazione ... situazioni miste

... in fase di aggiornamento ...

 


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La cessione del credito

La Cessione del Credito dell'Ecobonus

Gli artt. 14 e 16 del decreto legge 63/2013 prevedono la possibilità di cedere il credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

Nello specifico, i soggetti che sostengono spese per interventi finalizzati, rispettivamente, alla riqualificazione energetica degli edifici, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

In estrema sintesi, il meccanismo delle detrazioni prevede che si recuperi sotto forma di riduzione dell’imposta da pagare negli anni a venire una quota parte di spesa sostenuta per effettuare interventi di riqualificazione di edifici esistenti.
Questo presuppone almeno 3 fatti:

  1. che il soggetto abbia i soldi per sostenere la spesa, o che sia meritorio di credito da parte di un soggetto finanziatore (leggasi banca);

  2. che il soggetto abbia una capienza fiscale (ovvero, imposte da pagare) sufficienti ad assorbire la detrazione generata dalla spesa sostenuta. Questo aspetto deve essere vero per l’intera durata della detrazione, implicando quindi un reddito annuo certo, abbastanza costante e “importante”: se infatti la detrazione supera l’ammontare delle imposte da pagare, non si genera un credito ma, semplicemente, si perde parte del beneficio fiscale maturato;

  3. che il soggetto abbia una aspettativa di vita sufficiente per godere sino in fondo delle detrazioni (ovvero, sia sufficientemente giovane per fruire di un beneficio fiscale che dura dai 5 ai 10 anni).

 

Cessione credito Superbonus: le novità

L'art.121 del DL Rilancio non prevede nessuna limitazione alla cessione, anche parziale, delle detrazioni fiscali derivanti dalla generalità degli interventi, compresi quelli che consentono di fruire del "bonus facciate". Possibilità anche modulata sulla base di due stati di avanzamento dei lavori e di un saldo.

Rimandando all'approfondimento dedicato per tutti i dettagli, elenchiamo le novità in pillole della cessione del credito per il Superbonus 110%:

  • il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

  • la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti;

  • introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;

  • precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di restauro delle facciate;

  • nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;

  • per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.

 


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EcoBonus: definizioni principali

Ecobonus

L'Ecobonus è stato istituito dalla legge 296/2006 (commi da 344 a 347) e dall'art.14 del decreto-legge 63/2013 come convertito dalla legge 90/2013 e come modificato dalla legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Si tratta della detrazione Irpef o Ires (dal 50 al 75% delle spese sostenute) riconosciuta ai contribuenti (privati e società) che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti.

Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte dovute, in 10 rate annuali di pari importo. 

Ecosismabonus

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (cd. Ecosismabonus).

In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.


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Con questo TOPIC si è voluto raccogliere tutti gli articoli pubblicati su INGENIO sul tema del Ecobonus.

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