Aggiornamento professionale: col Jobs Act Autonomi la deduzione è al 100%
La nuova legge sul lavoro autonomo prevede, all'art.9, la piena deducibilità delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, seppur entro il limite massimo annuale di 10 mila euro
Dal 50% al 100%: questo, il 'salto' alla voce deducibilità, per le spese di 'formazione' e 'aggiornamento professionale' sostenute da lavoratori autonomi e professionisti a partita Iva. La modifica all'art.54 del dpr 917/1986 (TUIR) è contenuta all'art.9 del nuovo Jobs Act Autonomi, il DDL 2233-B che verrà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le spese in questione sono quelle per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e soggiorno, seppur entro il limite massimo annuale di 10 mila euro. Il tutto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/2017, e quindi dal 1° gennaio 2017.
Vediamo nel dettaglio cosa recita l'art.9 del nuovo Jobs Act Autonomi:
All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: “; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: “. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà”.
Spese di formazione e aggiornamento professionale: le specifiche per la deducibilità
in conformità ai criteri generali che improntato la determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deducibilitò si ha quando:
- la documentazione delle spese sostenute è intestata al professionista;
- la spesa è stata sostenuta (principio di cassa);
- la partecipazione al convegno, congresso ovvero corso di formazione, è riferita ad una materia oggetto di attività del professionista (rapporto di inerenza);
- se la spesa è riferita ad un dipendente dello studio, deve essere riferibile alle materie oggetto dell’incarico attribuito al dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro.
Semplificando, si può asserire che corsi di formazione in lingua straniera, su prodotti Office o sulla gestione di siti web si possono dedurre, poiché rientrano alla voce "corsi di formazione". Sono deducibili anche i costi sostenuti per l’iscrizione a videoconferenze o corsi di formazione elearning e i cosiddetti "prodotti ibridi", ad esempio corsi pre-registrati con animazioni in cui viene descritto il funzionamento di una applicazione informatica. Deducibile, chiaramente, anche la formazione continua obbligatoria (permanente): lo specifica proprio l'art.9.
Aggiornamento comprensivo di trasferta
Ove ci siano anche spese di trasferta (vitto, alloggio, trasporto), il professionista dovrà conservare tutta la documentazione relativa all'attività svolta durante il congresso, così da poter dimostrare la sua permanenza nei luoghi di svolgimento del convegno. E' quindi ufficialmente ‘sorpassato’ il chiarimento della circolare n. 53/2008 dell’Agenzia delle Entrate, dove si precisava che la disposizione di carattere generale che limita la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione al 75% del loro ammontare, contenuta nel primo periodo del comma 5 del predetto articolo 54 del Tuir, assume valenza di regola generale e, dunque, si applica anche quando tali costi di vitto e alloggio sono sostenuti in connessione alla partecipazione a convegni, seminari e simili.
Quindi, esemplificando: le spese di trasporto (aereo, treno, pullman, taxi, Uber, ecc.) e le spese di vitto (ristorante, bar, pizzeria, pub, ecc.) e alloggio (albergo, pensione, bed & breakfast, ecc.) riferibili ad eventi formativi si deducono per il 100% del costo sostenuto con precisazione che ai fini del limite annuale di 10.000 euro rilevano solo le spese di vitto e alloggio (e le spese di iscrizione all’evento formativo) e non quelle di trasporto, deducibili da sempre senza limitazioni quantitative.
Casi speciali
1. Lavoratori autonomi forfettari
Per il lavoratori autonomi il reddito è pari al 78% degli incassi, per cui nessun costo è deducibile salvo i contributi previdenziali pagati nell'anno di riferimento. Le spese di formazione e aggiornamento non si deducono.
2. Lavoratori autonomi in regime dei minimi
Se il costo è inerente all’attività svolta, questo ha una deducibilità pari al 100%: la specifica è la circolare 7/2012 delle Entrate. Per chi opera nel regime dei minimi quindi non si ha neanche il limite annuale di 10 mila euro.
3. Forme di lavoro autonomo occasionali
Si tratta dei "redditi diversi" disciplinati dall'art.67 del TUIR. La deducibilità delle spese da indicare nel Modello Redditi non è vincolata a limiti quantitativi di deducibilità e la relativa documentazione dovrà essere esibita o trasmessa all’ufficio tributario competente, su richiesta. Ove si riesca a dimostrare la connessione della spesa di formazione con la prestazione occasionale va ricordato che se la spesa è sostenuta nell’anno X e il reddito occasionale è realizzato nell’anno X+1, il costo sostenuto nell’anno X è deducibile nell’anno X+1.