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Aggiornamenti 2025 sul tesserino di riconoscimento in cantiere

Il tesserino di riconoscimento sul cantiere è un documento utilizzato per garantire la sicurezza e la legalità negli ambienti di lavoro edili, attestando l'identità e la qualifica delle persone autorizzate ad accedere ai cantieri. Recenti chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) hanno evidenziato l'impatto dell'abrogazione di alcuni commi del DL 223/2006, semplificando le normative relative al tesserino di riconoscimento, allineandole con quelle già previste dal DLGS 81/08.

Il tesserino di riconoscimento sul cantiere

Il tesserino di riconoscimento sul cantiere è un documento attraverso il quale i lavoratori e altre persone vengono autorizzati ad accedere al cantiere, in conformità con le normative in materia di sicurezza sul lavoro. Tale disposizione è necessaria in quanto deve essere garantito che tutte le persone presenti in cantiere abbiano una qualifica specifica e rispettino le normative previste.

Il tesserino di solito contiene:

  • nome e cognome del lavoratore;
  • ruolo o mansione;
  • eventuale certificazione o qualifica specifica (ad esempio, qualifica di sicurezza sul lavoro);
  • foto del lavoratore;
  • numero di identificazione (ID);
  • scadenza del tesserino, se applicabile.

La norma che prevede il tesserino è il DLGS 81/08, questa impone a tutte le aziende di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e di registrare le persone che vi operano, anche per combattere la piaga del lavoro nero. In particolare l’art. 26 comma 8 dello stesso decreto legislativo stabilisce che nell’ambito dello “svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.”

 

I chiarimenti dell’INL sul Tesserino di Riconoscimento

Recentemente l’INL, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 656/2025 ha chiarito quali siano gli obblighi inerenti al tesserino di riconoscimento per i lavoratori, sottolineando che con l’entrata in vigore della legge 17 dicembre 2024 n. 203 si modifica l’art. 304 comma 1 lett. b) del DLGS n. 81/2008 e vengono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006 (conv. dalla L. 248/2006).

Le disposizioni che sono state abrogate imponevano ai datori di lavoro del settore edile di fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento, obbligatoria per il personale presente nei cantieri, stabilendo pertanto anche l’obbligo per i lavoratori di esporla durante la loro attività. La ragione dell’abrogazione di tali obblighi risiede nel fatto che gli stessi obblighi erano già previsti dal DLGS n. 81/2008, con disposizioni specifiche in merito alla tessera di riconoscimento.

Il DLGS n. 81/2008 indica di fatti la presenza del tesserino nei cantieri ai seguenti articoli:

  • all’art. 20, comma 3, “i lavoratori di aziende che operano in regime di appalto o subappalto sono tenuti a esporre la tessera di riconoscimento, che deve contenere le stesse informazioni di cui sopra. Questo obbligo si estende anche ai lavoratori autonomi che operano nello stesso luogo di lavoro, che sono obbligati a provvedere autonomamente alla loro tessera di riconoscimento.”
  • all’art. 21, comma 1 lett. c), occorre “munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.”
  • all’art. 26, comma 8, “Nel caso di attività svolte in regime di appalto o subappalto, il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di una tessera di riconoscimento, che deve includere la fotografia, le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.

A seguito dell’abrogazione dell’art. 36-bis del DL 223/2006, per le attività svolte in regime di appalto o subappalto, inclusi i cantieri temporanei e mobili, si applicano ora le seguenti disposizioni:

  • se il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice non fornisce ai propri lavoratori la tessera di riconoscimento come previsto dall'art. 26, comma 8, sarà soggetto a una sanzione ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. i) del DLGS n. 81/2008;
  • se il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice non espone la tessera di riconoscimento, come richiesto dall'art. 20, comma 3, sarà sanzionato secondo l’art. 59, comma 1, lett. b) del DLGS n. 81/2008.

Inoltre, per i lavoratori autonomi che operano in un luogo dove si svolgono attività di appalto o subappalto, gli obblighi sono equivalenti, in particolare:

  • se il lavoratore autonomo non si munisce della tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c, sarà sanzionato ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. b) del DLGS n. 81/2008;
  • se il lavoratore autonomo non espone la tessera, come richiesto dall'art. 20, comma 3, sarà sanzionato ai sensi dell’art. 60, comma 2, del DLGS n. 81/2008.

Quindi in conclusione l’abrogazione dell’art. 36-bis del DL 223/2006 ha semplificato sicuramente la normativa in materia di riconoscimento del personale all’interno dei cantieri edili, allineandola con le disposizioni già presenti nel DLGS n. 81/2008 ed eliminando ridondanze con altri dispositivi normativi. Tuttavia, resta assolutamente fondamentale che datori di lavoro forniscano ai propri dipendenti opportuna tessera di identificazione e che i lavoratori provvedano ad esporla. Entrambe le figure devono essere consapevoli degli obblighi previsti e che continuano ad essere validi, per evitare sanzioni e garantire la sicurezza e la legalità all'interno dei cantieri.

 

I CHIARIMENTI DELL'INL SONO SCARICABILI IN ALLEGATO.

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