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Agevolazioni prima casa per il coniuge erede

Agenzia delle Entrate: se, per effetto della successione, il coniuge quale unico erede diviene pieno proprietario di più immobili, siti nello stesso comune, in precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge deceduto, può fruire dell’agevolazione prima casa, ai sensi dell’art.69, comma 3, della legge 342/2000, in relazione all’acquisto di uno dei predetti immobili

La risoluzione 126/E del 17 ottobre dell’Agenzia delle Entrate assume particolare rilevanza in merito alle agevolazioni ‘prima casa’ nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, ai sensi dell’art. 69, comma 3, della legge 342/2000.

Nello specifico, l'Agenzia chiarisce che se, per effetto della successione, il coniuge quale unico erede diviene pieno proprietario di più immobili, siti nello stesso comune, in precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge deceduto, può fruire dell’agevolazione prima casa in relazione all’acquisto di uno dei predetti immobili. Non 'conta' quindi la circostanza che prima del decesso del coniuge, il contribuente possedesse detti immobili in comproprietà con il de cuius, in quanto con la morte il regime della comunione viene meno.

Nel caso specifico, in cui per effetto della successione, l’erede diviene pieno proprietario di tre immobili siti nello stesso comune, in precedenza posseduti in comunione con il coniuge defunto, lo stesso può chiedere l’applicazione delle agevolazioni 'prima casa', consistenti nell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, in relazione all’acquisto di uno dei tre immobili.

Per le Entrate, inoltre, non appare preclusiva neanche la circostanza che, per effetto della successione, il contribuente divenga proprietario esclusivo degli immobili, in quanto la dichiarazione da rendere deve essere riferita a immobili diversi da quelli che, proprio per successione, vengono acquistati. In sostanza, la
dichiarazione non deve tenere conto di quei beni o quote degli stessi che vengono acquistati con la successione.

Importante: l’agevolazione può essere richiesta solo per l'acquisto di uno degli immobili caduti in successione. Sulle rimanenti unità immobiliari, pervenute con la stessa successione, devono quindi essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale nella ordinaria misura proporzionale.

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