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Agevolazioni prima casa: la demolizione non costituisce fusione

Agenzia delle Entrate: in caso di acquisto di un’unità immobiliare adiacente rispetto alla propria abitazione, il bonus è riconosciuto unicamente se il compratore si impegna a creare un’unica unità abitativa

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Bonus prima casa e altro appartamento

Se vuoi acquistare un altro appartamento appartenente allo stesso fabbricato dove è già situata la tua prima casa, non puoi usufruire del Bonus prima casa per l'acquisto se intendi procedere alla distruzione dell'intero fabbricato e costruire sull'area di risulta della demolizione un villino.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 113/2020 ad un interpello di una contribuente che vuole acquistare con le agevolazioni “prima casa” l’appartamento adiacente a quello che già possiede, in comproprietà con il coniuge e in regime di separazione dei beni, per poi procedere alla demolizione dell’intero fabbricato che comprende le due unità immobiliari e, successivamente, edificare sull’area rimasta libera un villino monofamiliare, che sarà composto da un'unica casa di abitazione con annesso locale garage, da destinare ad abitazione principale della coppia. L’istante ritiene di poter fruire delle agevolazioni perché l’acquisto sarebbe, in realtà, finalizzato all’ampliamento della propria, già esistente, prima casa.

Agevolazioni prima casa: riepilogo veloce

Le agevolazioni in questione sono quelle riportate all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur (Testo unico dell’imposta di registro). Alla nota II-bis del suddetto articolo 1 sono riportate le condizioni necessarie per la fruizione dell’acquisto con l’aliquota agevolata al 2% per l’imposta di registro, anziché quella del 9%.

Niente bonus perché...

Ma invece no: il Fisco ricorda infatti che l’abbattimento dell’aliquota dell’imposta di registro può essere ammessa, in caso di accorpamento di due unità immobiliari, unicamente se l’acquirente si impegna, in fase di acquisto, nel rispetto degli altri requisiti richiesti dalla nota II-bis, a “fondere anche sotto il profilo catastale la propria prima casa di abitazione preposseduta con la porzione immobiliare acquistata, in modo da creare un’unica unità abitativa”.

Quindi, in definitiva, non si può fruire dell’agevolazione perché l’intenzione dell’istante è quella di abbattere l’intero fabbricato, nel quale sono situate la propria "prima casa" di abitazione e l'ulteriore unità acquistata, e sfruttare l’area di risulta dello smantellamento per edificare un villino. L’operazione di demolizione e di successiva ricostruzione, infatti, non può essere considerata, anche dal punto di vista catastale, una fusione e, quindi, non può essere assimilata a un ampliamento o ad un accorpamento della preesistente "prima casa" di abitazione con altra unità immobiliare, in modo da creare un'unica unità abitativa.

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