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Agevolazioni prima casa: il bonus vale fino a tutto il 2021

Agenzia delle Entrate: il calcolo del periodo concesso per vendere la casa posseduta precedentemente, e non perdere lo sconto sull’imposta di registro, è sospeso a partire dal 23 febbraio fino al 31 dicembre 2020

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Il DL Liquidità, in materia di bonus prima casa, ha disposto all'art.24 che nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono stati sospesi i termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio 'prima casa' e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della 'prima casa'. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate nella risposta 310 del 4 settembre 2020, in risposta ad una contribuente che aveva acquistato un appartamento in data 29 aprile 2019, fruendo delle agevolazioni 'prima casa', ed era già titolare di un altro immobile, in comproprietà con il coniuge residente all’estero, per il quale al momento dell’acquisto ha fruito delle stesse agevolazioni sull’imposta di registro.

La compratrice, comunque consapevole dell'obbligo di alienazione del primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto, ha goduto dell’aliquota agevolata del 2%, riservato all’acquisto della prima casa, avvalendosi della norma che lo consente, a condizione che l’appartamento precedentemente posseduto venga venduto entro un anno dalla data dell’acquisto. La richiedente domanda se deve considerare valida la scadenza del 29 aprile 2020, tenuto conto delle difficoltà nel frattempo intervenute a causa dell’emergenza epidemiologica.

Come funziona il Bonus prima casa

Le Entrate ricordano che l'acquisto con l’applicazione dell’imposta di registro al 2% del valore è consentito dalla Nota 2-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, dove si prevede che l’acquisto con aliquota agevolata sia subordinato al concorrere delle seguenti condizioni:

  1. l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza - ove la stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto - o nel Comune dove svolge la sua attività;
  2. il compratore non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile;
  3. l'acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

Ma veniamo al punto che ci interessa in merito alla domanda specifica: l’accesso all’agevolazione è comunque consentito, anche se l’acquirente possiede già un immobile acquistato fruendo della stessa agevolazione, a patto che quest’ultimo sia alienato entro un anno dall’atto (comma 4-bis dello stesso articolo 1 della Tariffa). Se il contribuente non vende entro questo periodo l’appartamento già in suo possesso, incorre nella decadenza dell’agevolazione utilizzata per il nuovo acquisto, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, della sanzione pari al 30% delle stesse imposte e degli interessi.

La proroga

Successivamente alla presentazione della presente istanza, chiarisce il Fisco, è stato emanato il decreto-legge 23/2020 - DL Liquidità - che ha, tra l'altro, disciplinato, all'articolo 24, la sospensione dei termini dell'agevolazione 'prima casa'.

Come sopra accennato, tra i termini oggetto di sospensione, è compreso il termine di 1 anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici 'prima casa' (comma 4-bis, della citata Nota II-bis).

In definitiva, nella fattispecie rappresentata dall'istante, poiché l'immobile è stato acquistato in data 29 aprile 2019 e il termine per l'alienazione dell'immobile pre-posseduto scadeva in data 29 aprile 2020, si ritiene che la contribuente possa fruire del periodo di sospensione dei termini previsto dal citato articolo 24 del decreto-legge, n. 23 del 2020. Il termine per la suddetta alienazione riprenderà a decorrere dal 1 gennaio 2021.

LA RISPOSTA 310/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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