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Agevolazione prima casa: bonus negato con altro immobile locato nel comune

Agenzia delle Entrate: il bonus è negato in tutti i casi in cui si è già in possesso nello stesso municipio (o nell’intero territorio nazionale se acquistata con lo sconto fiscale) di un’abitazione

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Non beneficia delle agevolazioni “prima casa” il contribuente che possiede, nello stesso Comune dove intende effettuare l’acquisto, un’altra abitazione, anche se concessa in locazione.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nel recente interpello 378/2019, dove si evidenzia che le regole alla base dell’agevolazione (nota II-bis, articolo 1 della Tariffa, parte prima, Dpr n.131/1986) puntano, in particolare, sull’ubicazione e non accennano alla verifica del concreto utilizzo che viene fatto dell’immobile.

Bonus prima casa: le cause ostative

Per l'istante, sarebbe fattibile applicare il bonus fiscale all’acquisto di una nuova casa, in quanto la presenza di un contratto di locazione rende l’altro suo alloggio inidoneo a essere abitato. Quindi, pur conservando la titolarità del bene, “è privato della detenzione e conseguentemente, …, della concreta possibilità di utilizzarlo come propria abitazione”. 

Per il Fisco non è così: costituiscono condizioni ostative alla fruizione dei benefici “prima casa”, tra l’altro, la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero acquistato con le agevolazioni indipendentemente dal luogo in cui è situato.

In sostanza, l’agevolazione è negata in tutti i casi in cui il soggetto che intende fruirne sia già in possesso nello stesso Comune (o nell’intero territorio nazionale se acquistato con lo sconto fiscale) di un immobile a uso abitativo.

Locazione e nuda proprietà

Il diritto di cui è titolare il proprietario di un immobile dato in locazione è differente e non assimilabile a quello di nuda proprietà (il locatore, infatti, mantiene il possesso, il nudo proprietario no) pertanto, non si possono applicare le stesse conclusioni alle quali è pervenuta l’Amministrazione a suo tempo, in merito alla spettanza delle “agevolazioni prima casa” all’acquirente titolare del diritto di nuda proprietà su altra abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile acquistato (cfr circolare n. 38/2005).