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Agenzia delle Entrate: detrazione del 50% per pannelli fotovoltaici

Detrazioni Irpef per ristrutturazioni edilizie anche per gli impianti fotovoltaici
 

L'Agenzia delle Entrate, con il parere Prot. 2012/137364, rilasciato al quesito posto da un tecnico, ha chiarito che gli impianti fotovoltaici possono beneficiare delle detrazioni Irpef concesse per le ristrutturazioni edilizie: la detrazione fiscale è del 50% con un tetto massimo di spesa di 96 mila euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, per poi passare, dal 1 luglio 2013, al 36% con un tetto massimo di spesa di 48 mila euro.
Le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie non sono cumulabili con le tariffe incentivanti accordate dal Conto Energia.
La possibilità di usufruire della detrazione Irpef per l’installazione di pannelli fotovoltaici riveste una notevole importanza dal momento che sta per essere raggiunto il limite massimo di 6,7 miliardi di euro di costo cumulato annuo degli incentivi previsti dal Conto Energia.
Nel parere rilasciato l’ufficio Centrale dell’Agenzia delle Entrate afferma che:
“Limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 - Misure urgenti per la crescita del Paese) al 30 giugno 2013 la detrazione fiscale aumenta al 50%, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Di conseguenza dal 1° luglio 2013 la detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione, prevista per un ammontare massimo di spese di 48.000 euro, avrà carattere permanente, sostituendo sia il regime transitorio (detrazione fiscale del 50%), che opera solo fino al 30 giugno 2013, sia la detrazione per il risparmio energetico (detrazione fiscale del 55%).
Il nuovo articolo 16 bis del TUIR comprende tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia (lett. h del citato articolo), annoverandoli tra quelli detraibili al 36% (al 50% fino a giugno 2013), andando a colmare un vuoto che si sarebbe verificato alla scadenza della detrazione del 55%”.
L'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione dell'energia elettrica, quindi, può rientrare nell'agevolazione, ma in questo caso l'elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto "Conto Energia", previsto dal decreto Ministeriale 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia).
Inoltre si precisa che:
“L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
* proprietari o nudi proprietari;
* titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
* locatari o comodatari;
* soci di cooperative divise e indivise;
* imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
* soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture”.