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Acquisto di ristrutturazioni edilizie, occhio: niente sospensione dei termini dal DL Liquidità e Cura Italia

Agenzia delle Entrate: le sospensioni dei termini 2020, quelle rispettivamente previste dai decreti “Liquidità” e “Cura Italia”, non riguardano l’ipotesi del termine di 18 mesi dato all’impresa che ha effettuato i lavori, per vendere l’immobile ristrutturato e consentire all’acquirente di beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir

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Con la risposta n. 205 del 25 marzo 2021, fornita a una società che non ha alienato l’immobile ristrutturato nei tempi previsti e che chiede di applicare per analogia il periodo di sospensione del Dl “Liquidità” in relazione al termine di 18 mesi previsto per l'applicazione della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis, Tuir), l’Agenzia chiarisce che ciò NON è possibile.

Ed è effettivamente una risposta da cerchiare in rosso, perché la questione può creare non pochi dubbi in merito alle possibilità fornite dai decreti cd. "Covid" sulla sospensione dei termini.

 

Il caso

Una società chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione e applicabilità, alla fattispecie rappresentata nell'istanza di interpello, della sospensione dei termini per fruire delle agevolazioni prima casa prevista dall'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e della «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza» prevista dall'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Al riguardo, l'istante dichiara di volere «cedere un immobile facente parte di un unico complesso integralmente ristrutturato senza aumento volumetrico». La società evidenzia che l'acquirente dell'immobile ristrutturato potrebbe beneficiare delle misure agevolative disciplinate dall'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito "TUIR") se l'immobile fosse stato venduto entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, ovvero entro il 25 settembre 2020.

Tanto premesso, la società chiede di sapere se l'articolo 24 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto liquidità") che «dilata i termini per le agevolazioni prima casa sospendendo il decorso del termine per il periodo che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020» e l'articolo 103 del decreto legge n. 18 del 2020 possano essere applicati al richiamato termine di 18 mesi previsto dall'articolo 16-bis del TUIR.

 

La risposta

Il Fisco smonta ogni speranza della società, chiarendo che:

  • le sospensioni dei termini 2020, quelle rispettivamente previste dai decreti “Liquidità” e “Cura Italia”, non riguardano l’ipotesi del termine di 18 mesi dato all’impresa che ha effettuato i lavori, per vendere l’immobile ristrutturato e consentire all’acquirente di beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir;
  • l’articolo 24 del decreto “Liquidità”, che disciplina la sospensione dei termini ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, non prevede espressamente alcuna sospensione dei termini regolati dal comma 3 dell’articolo 16-bis, del Tuir. Oltretutto, l’articolo 24 è una norma agevolativa a carattere speciale, che non può essere estesa, in via analogica, a casi e tempi ulteriori, rispetto a quelli indicati dalla stessa norma;
  • allo stesso modo, ai termini in argomento, è inapplicabile anche la proroga disposta dall'articolo 103 del decreto legge “Cura Italia”, che si riferisce alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

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