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Acquisto crediti edilizi: chiarimenti sulla rilevanza fiscale del provento

Il differenziale positivo derivante dall'acquisto di crediti d'imposta per bonus edilizi non deve essere considerato reddito imponibile secondo le regole generali di tassazione del reddito.

Il differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto non deve essere imputato come reddito imponibile ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta 472/2023 del 30 novembre, evidenziando che lo studio di commercialisti (l'istante del caso specifico) , che intende acquistare dei crediti d'imposta per bonus edilizi non riconducibili allo svolgimento di prestazioni professionali, per un prezzo inferiore al valore degli stessi crediti, non dovrà imputare tale “differenziale positivo” in una delle categorie reddituali previste dal Tuir in quanto l’operazione non genera reddito imponibile.

 

Assenza di correlazione con prestazioni professionali

Le Entrate sottolineano che il credito d'imposta, in questo caso che comunque è interessante se rapportato 'in generale', non è correlato alle prestazioni professionali svolte dallo studio o dai singoli professionisti associati.

Si tratta infatti dell'acquisto di un credito derivante dall'opzione esercitata da un contribuente titolare del Superbonus per spese sostenute nel 2022.

 

Le regole generali

L'AdE, come di consueto, effettua un excursus normativo sulle regole in materia (comprensivo dei divieti apportati dal DL Cessioni), ricordando:

  • che il legislatore ha inteso riconoscere ai contribuenti un'agevolazione, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, di ammontare superiore ai costi sostenuti senza, tuttavia, prevedere alcuna rilevanza reddituale di tale differenziale positivo (pari al 10 per cento delle spese medesime),
  • che l'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso;
  • che la rilevanza reddituale del differenziale “positivo” derivante dall'acquisto del predetto credito a un valore inferiore a quello nominaleva ricercata in applicazione delle regole generali di tassazione del reddito.

 

Agevolazione senza rilevanza reddituale del differenziale positivo

Quindi, in definitiva, si sottolinea che il legislatore ha voluto concedere un'agevolazione ai contribuenti sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, senza prevedere una rilevanza reddituale del differenziale positivo riferibile al Superbonus.

 

Rilevanza reddituale alla luce delle regole generali

Il Fisco conclude che, in assenza di norme specifiche sulla rilevanza reddituale di tale differenziale, e considerando che non può essere ricondotto a nessuna categoria di reddito prevista dal TUIR, il differenziale positivo non genera reddito imponibile per lo studio di commercialisti.

In sintesi, il differenziale positivo derivante dall'acquisto di crediti d'imposta per bonus edilizi non deve essere considerato reddito imponibile secondo le regole generali di tassazione del reddito.

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