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Acquistare CASA: scopri le nuove detrazioni se la casa è in classe energetica A o B

Nuova detrazione per l’acquisto di immobili in classe energetica A o B

Nuova detrazione per l’acquisto di immobili in classe energetica A o B
 
A cura di EUROCONFERENCE – articoli di Cristoforo Florio
 
L’articolo 1, co.56, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto una nuova detrazione d’imposta a beneficio degli acquirenti persone fisiche di immobili abitativi di nuova costruzione realizzati in classe energetica A o B.
 
In particolare, la nuova agevolazione fiscale consiste nella possibilità di usufruire di uno sconto dell’IRPEF pari al 50% dell’IVA corrisposta dall’acquirente sul prezzo di vendita delle predette tipologie di unità immobiliari, cedute dalle imprese che le hanno costruite.
 
Al fine di essere ammessi al beneficio fiscale, l’acquisto dovrà essere perfezionato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016.
 
Come già previsto nell’ambito della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, lo sconto fiscale in questione non può essere fruito interamente nell’anno d’imposta in cui si procede all’acquisto ma deve essere obbligatoriamente ripartito su un periodo di dieci anni (anno di acquisto dell’immobile ed i nove successivi); inoltre e sempre similarmente al richiamato bonus edilizio del 36%/50%, la detrazione potrà essere operata fino a concorrenza dell’IRPEF lorda, con la conseguenza che la stessa non potrà mai determinare un credito d’imposta ma, al più, potrà ridurre – fino all’azzeramento – l’imposta dovuta.
Questi, in sintesi, sono gli elementi cardine della nuova agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, la cui ratio è quella di agevolare le imprese costruttrici di immobili aventi determinati requisiti in termini di classe energetica, incentivando l’acquisto immobiliare mediante un dimezzamento dell’IVA dovuta sulla compravendita (4% per la “prima casa”, 10% in caso di insussistenza dei requisiti “prima casa” ed immobile non di “lusso” e 22% per gli acquisti degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
 
Cerchiamo ora di approfondire i contenuti della normativa in esame, soffermandoci su alcune peculiarità, anche alla luce dei primi chiarimenti ufficiali forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016.
Da un punto di vista soggettivo, l’acquirente dell’immobile dovrà essere un soggetto passivo IRPEF; pertanto, sono ammesse non solo le persone fisiche ma anche gli imprenditori individuali (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce) ed i soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, s.n.c., s.a.s. e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Relativamente, invece, al profilo del venditore giova evidenziare che la norma parla di cessioni effettuate da parte di “imprese costruttrici”.
Sul punto va osservato che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nel corso dell’incontro annuale Telefisco 2016, che – alla luce del tenore letterale della norma – il presupposto dell’agevolazione sia l’acquisto di immobili nuovi venduti direttamente dalle imprese che li hanno costruiti ex novo.
 
Di conseguenza, sono escluse dal beneficio fiscale le vendite effettuate da imprese che hanno eseguito sull’immobile esclusivamente lavori di recupero edilizio (ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo). Sul punto si ricorda, peraltro, che gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione configurano un intervento di ristrutturazione edilizia, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, nessuna detrazione del 50% dell’IVA sulla compravendita sarà applicabile.
 

Resta fermo che, in tali ipotesi, sarà possibile beneficiare della detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia, spettante all’acquirente o all’assegnatario di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. 

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