Accorpamento locali con cambio di destinazione d'uso, da garage a cucina: serve il permesso di costruire
La trasformazione di una porzione (garage e deposito) di un immobile, nel suo complesso a destinazione abitativa, con l'effetto di incidere in modo determinate sul relativo carico urbanistico, deve essere realizzata previa ottenimento del permesso di costruire.
Non bastano la CILA o la SCIA per la trasformazione di una porzione - garage e deposito - di un immobile in cucina-soggiorno, in quanto non siamo di fronte ad una manutenzione straordinaria, ma ad una ristrutturazione edilizia vera e propria, per la quale, in questo caso, serve il permesso di costruire.
Lo ha precisato il Tar Salerno nella sentenza 2838/2023 dello scorso 1° dicembre, relativa ad un ricorso contro l'ordinanza di demolizione con la quale viene contestata la realizzazione abusiva dell'accorpamento di locali pertinenziali all'abitazione principale con modifiche prospettiche.
Bastano la CILA o la SCIA?
La ricorrente non contesta la realizzazione delle opere bensì la qualificazione dell’intervento che, per le sue caratteristiche, configurerebbe un intervento di manutenzione straordinaria, come tale necessitante di semplice CILA di cui all'art. 6 bis del D.P.R. n. 380/01, la cui mancanza comporta solo ed esclusivamente a carico del contravventore l’applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa di €. 1.000,00, ovvero, volendosi applicare la normativa vigente all’epoca della trasformazione (2005), la presentazione di una D.I.A. (oggi sarebbe SCIA), la cui mancanza comportava a norma dell'art. 37, comma 5, del D.P.R. n. 380/01 l’esclusiva e tassativa applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa di € 516,00.
Ancora: anche a voler ritenere che nella fattispecie l'intervento edilizio in argomento debba configurarsi quale ristrutturazione edilizia leggera, l'ordinanza impugnata sarebbe comunque illegittima in quanto per l’esecuzione di tale intervento sarebbe stato sufficiente all’epoca presentare al Comune una semplice D.I.A. ed oggi una semplice SCIA.
Accorpamento locali con cambio di destinazione d'uso: non bastano CILA o SCIA
Per il TAR, la tesi secondo cui l'accorpamento con cambio di destinazione d'uso di due distinti locali (garage e deposito) all'unità abitativa principale integrerebbe un intervento non sanzionabile ex art. 31 DPR 380/2001 non può essere condivisa.
Siamo di fronte, infatti, ad una trasformazione di una porzione - garage e deposito - di un immobile, nel suo complesso a destinazione abitativa, con l'effetto di incidere in modo determinate sul relativo carico urbanistico.
La trasformazione in cucina-soggiorno (e quindi in abitazione) di due vani (deposito e garage, nella specie) con iniziale destinazione non residenziale, realizzata con opere di abbattimento e adeguamento degli impianti, comporta inevitabilmente un incremento delle superfici “utili” ai fini residenziali, con connesso aggravio del carico urbanistico e soggiace pertanto, necessariamente al regime sanzionatorio ex art. 31 del Testo Unico Edilizia.
Peraltro, una volta appurata l'esecuzione di opere in assenza del necessario permesso di costruire, non costituisce onere dell'Amministrazione Comunale verificare la sanabilità delle stesse (a seguito di accertamento di conformità) in sede di vigilanza sull'attività edilizia, essendo per legge rimessa ogni iniziativa in merito all’impulso del privato interessato.
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