Accettazione dei materiali negli interventi di consolidamento degli elementi in c.a.
Gli interventi di consolidamento degli elementi in c.a. sono soggetti al controllo della direzione lavori, in particolare la tecnologia ed il corrispondente componente deve corrispondere a quanto previsto dal progetto. In questo articolo, riepilogativo ed impostato come check list, si riportano i controlli di accettazione previsti per i materiali utilizzati nel consolidamento degli elementi in c.a.
Le modalità principali di consolidamento sono indicate nel § 8.7.4 delle Ntc18 ed in particolare per gli elementi in c.a. al § C8.7.4.2 Criteri per gli interventi di consolidamento degli edifici in calcestruzzo.
Ovviamente le tecnologie di intervento sono indicative e mirano a mettere in luce la vulnerabilità o la manchevolezza nel comportamento locale e globale dell’elemento.
Il controllo dei materiali utilizzati nel consolidamento degli elementi in c.a. deve essere eseguito dal direttore lavori attraverso la procedura di accettazione (§ 11.1), in particolare i materiali strutturali devono essere:
- identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
- qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.
Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a struttura ultimata di cui all’art. 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e prodotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni.
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Gli interventi di consolidamento indicati dalle Ntc18 per gli elementi in c.a. (C8.7.4.2 CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI IN CALCESTRUZZO) sono quelli riportati nella seguente tabella (Tabella 1).
Il direttore lavori ed il controllo di accettazione (§11.1 Ntc18)
Il controllo di accettazione rappresenta una qualificazione ed un controllo da parte del direttore lavori durante l’esecuzione dell’opera, come descritto al § 11.1 delle Ntc18: «Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1.
La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto.
Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a struttura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e prodotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni».
I controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a verificarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse rispettato, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai controlli di accettazione.
Accettazione del materiale: calcestruzzo (§11.2)
Ai sensi delle Ntc18 e focalizzando l’attenzione sul calcestruzzo questo durante la sua produzione è soggetto ad un controllo, funzione dei metri cubi che vengono impastati.
- Controllo di tipo A (§ 11.2.5.1 Ntc18)
- Controllo di tipo B (§ 11.2.5.2 Ntc18)
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Resistenza del calcestruzzo: valutazione su elementi strutturali esistenti in c.a.
In Tabella 1 sono riportati i requisiti dei due controlli, che si differenziano in funzione della quantità di getto. È fondamentale l’aspetto di esistente: una volta gettato il calcestruzzo maturando diventa un materiale esistente a tutti gli effetti, da qui le verifiche di accettazione successive al getto che scattano quando suddette disuguaglianze non sono verificate.
Il legislatore rimanda al § 11.2.7 “Prove complementari” dove precisa che tali controlli complementari, come i controlli in corso d’opera sul calcestruzzo fresco, devono essere eseguiti dai laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 comma 2, lettera a e lettera c-bis ad esempio in:
- Prove di pull-out;
- Prove sclerometriche;
- Prove ultrasoniche;
- Sonreb.
In particolare, le prove complementari sono indagini che eventualmente si eseguono al fine di stimare la resistenza del calcestruzzo in corrispondenza di particolari fasi di costruzione (precompressione, messa in opera) o in condizioni particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.).
Il procedimento di controllo è uguale a quello dei controlli di accettazione. Tali prove non possono essere sostitutive dei controlli di accettazione che vanno riferiti a provini confezionati e maturati secondo le prescrizioni del punto 11.2.4. I risultati di tali prove potranno servire al Direttore dei Lavori od al collaudatore per formulare un giudizio sul calcestruzzo in opera.
Per suddette tipologie di prova è inoltre possibile riferirsi alle Linee guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera.
Accettazione del materiale: acciaio (§11.3 Ntc18)
In merito all’acciaio impiegato per il consolidamento, sia che si tratti di barre di armatura che di profili, è previsto che
“Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito”.
Acciaio di armatura per elementi in c.a. (§11.3.2)
Nella seguente tabella sono riportati i controlli di accettazione in cantiere che devono essere svolti dalla direzione lavori secondo il § 11.3.2.12.
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L'articolo continua con la trattazione:
Accettazione del materiale: Acciaio per strutture metalliche (§11.3.4)
Accettazione del materiale: Ancoranti per usi strutturali (§11.4)
Accettazione del materiale: Materiali compositi
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