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Accettazione dei materiali negli interventi di consolidamento degli elementi in c.a.

Gli interventi di consolidamento degli elementi in c.a. sono soggetti al controllo della direzione lavori, in particolare la tecnologia ed il corrispondente componente deve corrispondere a quanto previsto dal progetto. In questo articolo, riepilogativo ed impostato come check list, si riportano i controlli di accettazione previsti per i materiali utilizzati nel consolidamento degli elementi in c.a.

Le modalità principali di consolidamento sono indicate nel § 8.7.4 delle Ntc18 ed in particolare per gli elementi in c.a. al § C8.7.4.2 Criteri per gli interventi di consolidamento degli edifici in calcestruzzo.

Ovviamente le tecnologie di intervento sono indicative e mirano a mettere in luce la vulnerabilità o la manchevolezza nel comportamento locale e globale dell’elemento.

Il controllo dei materiali utilizzati nel consolidamento degli elementi in c.a. deve essere eseguito dal direttore lavori attraverso la procedura di accettazione (§ 11.1), in particolare i materiali strutturali devono essere:

  1. identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
  2. qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
  3. accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.

Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a struttura ultimata di cui all’art. 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e prodotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni.

LEGGI ANCHE Interventi strutturali sugli edifici esistenti secondo il dPR 380/2001 aggiornato alla legge 105/2024

Gli interventi di consolidamento indicati dalle Ntc18 per gli elementi in c.a. (C8.7.4.2 CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI IN CALCESTRUZZO) sono quelli riportati nella seguente tabella (Tabella 1).

  

Tabella 1 – Interventi di consolidamento previsti dalle NTC18
Tabella 1 – Interventi di consolidamento previsti dalle NTC18

 

Il direttore lavori ed il controllo di accettazione (§11.1 Ntc18)

Il controllo di accettazione rappresenta una qualificazione ed un controllo da parte del direttore lavori durante l’esecuzione dell’opera, come descritto al § 11.1 delle Ntc18: «Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1.

La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto.

Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a struttura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e prodotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni».

I controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a verificarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse rispettato, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai controlli di accettazione.

 

Accettazione del materiale: calcestruzzo (§11.2)

Ai sensi delle Ntc18 e focalizzando l’attenzione sul calcestruzzo questo durante la sua produzione è soggetto ad un controllo, funzione dei metri cubi che vengono impastati.

  • Controllo di tipo A (§ 11.2.5.1 Ntc18)
  • Controllo di tipo B (§ 11.2.5.2 Ntc18)
Tabella 2 – Controllo di accettazione del calcestruzzo messo in opera ai sensi delle Ntc18 (capitolo 11)
Tabella 2 – Controllo di accettazione del calcestruzzo messo in opera ai sensi delle NTC18 (capitolo 11)

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE 
Resistenza del calcestruzzo: valutazione su elementi strutturali esistenti in c.a.

  

In Tabella 1 sono riportati i requisiti dei due controlli, che si differenziano in funzione della quantità di getto. È fondamentale l’aspetto di esistente: una volta gettato il calcestruzzo maturando diventa un materiale esistente a tutti gli effetti, da qui le verifiche di accettazione successive al getto che scattano quando suddette disuguaglianze non sono verificate.

Il legislatore rimanda al § 11.2.7 “Prove complementari” dove precisa che tali controlli complementari, come i controlli in corso d’opera sul calcestruzzo fresco, devono essere eseguiti dai laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e consistono ad esempio in:

  • Prove di pull-out;
  • Prove sclerometriche;
  • Prove ultrasoniche;
  • Sonreb.

Per suddette tipologie di prova è possibile riferirsi alle Linee guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera.

 

Accettazione del materiale: acciaio (§11.3 Ntc18)

In merito all’acciaio impiegato per il consolidamento, sia che si tratti di barre di armatura che di profili, è previsto che

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito”.

 

Acciaio di armatura per elementi in c.a. (§11.3.2)

Nella seguente tabella sono riportati i controlli di accettazione in cantiere che devono essere svolti dalla direzione lavori secondo il § 11.3.2.12.

 

Controlli di accettazione in cantiere per l'acciaio di armatura (NTC18)
Controlli di accettazione in cantiere per l'acciaio di armatura (NTC18)

 

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L'articolo continua con la trattazione:

Accettazione del materiale: Acciaio per strutture metalliche (§11.3.4)
Accettazione del materiale: Ancoranti per usi strutturali (§11.4)
Accettazione del materiale: Materiali compositi

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