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Abuso edilizio: se è "completo" la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione non è ammessa

Consiglio di Stato: la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria è concessa esclusivamente quando si tratti di lavori edilizi posti in essere a seguito del rilascio del titolo e in parziale difformità da esso, non essendo pertanto applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto preesistente

Abusi edilizi e commutazione della demolizione in ammenda

La possibilità di sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria comporta una valutazione autonoma rispetto all'ordine di demolizione, da effettuare esclusivamente nella fase esecutiva del procedimento da parte del comune. Tale possibilità è concessa esclusivamente quando si tratti di lavori edilizi posti in essere a seguito del rilascio del titolo e in parziale difformità da esso, non essendo pertanto applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto preesistente.

Questi importanti chiarimenti sono contenuti nella sentenza 5128/2018 dello scorso 31 agosto del Consiglio di Stato, dove si ribadisce il principio per il quale, accertato l'abuso, l'ordine di demolizione deve essere sempre emesso.

Nel caso di specie, siffatta sostituzione non è stata ritenuta procedibile atteso che si trattava di opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto precedente, e non già lavori edilizi posti in essere a seguito del rilascio del titolo e in parziale difformità da esso.

Palazzo Spada ravvisa quindi l'infondatezza col quale si assumeva che l'amministrazione, ai sensi dell'art. 34 del dpr 380/2001, avrebbe omesso la doverosa preventiva verifica circa la materiale possibilità di demolire senza pregiudizio delle parti del fabbricato edificate legittimamente, in quanto, come da costante orientamento, "la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: il dato testuale della legge è univoco ed insuperabile, in coerenza col principio per il quale, accertato l'abuso, l'ordine di demolizione va senz'altro emesso” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2017 n. 5472).

Inoltre - sottolinea il Consiglio di Stato - l'art. 34 invocato dall'appellante disciplina gli interventi alle opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, prevedendo al secondo comma che "quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione"; la norma presuppone che vengano in rilievo gli stessi lavori edilizi posti in essere a seguito del rilascio del titolo e in parziale difformità da esso e non è quindi applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto preesistente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1 giugno 2016, n. 2325; n. 3371 cit.).

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