Abuso edilizio, quanto mi costi? I criteri per gli importi della fiscalizzazione dell'illecito
Il Tar Catanzaro spiega la differenza nel calcolo della sanzione amministrativa della fiscalizzazione dell'abuso per permesso di costruire annullato o per interventi eseguiti in difformità dal titolo abilitativo e come si considerano le tolleranze costruttive.
Ci sono dei casi nei quali è possibile evitare la demolizione di un abuso edilizio, pagando un ammenda: è la cosiddetta fiscalizzazione dell'abuso edilizio, sulla quale peraltro si è espressa di recente l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
In precedenza, però, anche il Tar Catanzaro si era imbattuto in un caso da 'abuso edilizio, quanto mi costi?', dovendo esprimersi sul ricorso di un privato secondo il quale il comune non aveva utilizzato i criteri giusti per la corretta definizione dell'importo da pagare.
Fiscalizzazione dell'abuso: il caso delle 17 villette
Un privato, per la costruzione di 17 villette, ha eseguito, su uno dei corpi di fabbrica in cui l'opera edilizia si è concretizzata, alcune opere in difformità dal titolo.
Ha quindi chiesto il permesso di costruire in sanatoria, prima reso, poi annullato: da qui, è scattata l'ingiunzione di demolizione del comune, per opere abusive realizzate in difformità dal titolo originario.
Il privato, a questo punto, ha chiesto la fiscalizzazione dell'abuso edilizio ai sensi dell'art. 38 del dpr 380/2001, trattandosi di opere eseguite in forza di titolo edilizio annullato.
Il comune ha quindi accolto l'istanza in quanto la demolizione non sarebbe potuta avvenire senza arrecare pregiudizio della parte dell’edificio realizzata in conformità con altro titolo.
Secondo il ricorrente, però, questo abuso edilizio costerebbe troppo, in quanto la fiscalizzazione:
- a) non è stata disposta ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico Edilizia, per come richiesto, bensì ai sensi del precedente art. 34 comma 2, con calcolo di una sanzione amministrativa pecuniaria ben maggiore;
- b) è stata realizzata calcolando le superfici difformi senza tener conto delle tolleranze costruttive di cui all'art.34-bis del dpr 380/2001.
Fiscalizzazione dell'abuso edilizio: in questo caso le opere sono state eseguite in difformità
Il TAR respinge al mittente ogni censura, sottolineando che le opere di cui è stata ordinata in origine la demolizione sono state eseguite in difformità al titolo rilasciato dal Comune.
Esse, quindi, non sono state poste in essere in forza di un provvedimento autorizzatorio poi annullato, come paventato dal ricorrente.
Quello che è stato annullato dal TAR Catanzaro è invece il permesso di costruire in sanatoria, la cui temporanea esistenza nella realtà giuridica non vale ad escludere l’originaria, e persistente, mancanza di titolo.
E' quindi corretto che l'amministrazione abbia applicato l'art. 34 comma 2 del dpr 380/2001, e non del successivo art. 38.
Fiscalizzazione dell'abuso e Testo Unico Edilizia: le modalità di calcolo della sanzione pecuniaria
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è espressa sulla corretta interpretazione dell'art.33 comma 2 del Testo Unico Edilizia (fiscalizzazione dell'abuso edilizio), stabilendo che con l'espressione "data di esecuzione dell'abuso", deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive, e fornendo indicazioni sulla determinazione della sanzione pecuniaria.
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E le tolleranze costruttive?
Quanto alle c.d. tolleranze costruttive di cui all'art. 34-bis del Testo Unico Edilizia, spiega il TAR, si tratta di un istituto per cui non è da considerarsi violativo del titolo edilizio un fabbricato che si discosti dal progetto assentito in misura minima.
Ciò significa che quando, come pacificamente avvenuto nel caso di specie, lo scostamento sia maggiore della soglia di rilevanza fissata dal legislatore, è evidente che le superfici e le volumetrie che sarebbero state ricomprese nelle c.d. tolleranze costruttive non debbono essere scomputate, ai fini del calcolo della sanzione amministrativa alternativa alla demolizione dei cui all'art. 34 dpr 380/2001, dalla superficie e dalla volumetria abusivamente realizzate.
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
Il condono edilizio è 'normato' da una legge dedicata, va a sanare le irregolarità sostanziali ed è previsto solo per opere realizzate in un preciso lasso temporale, mentre la sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia regolarizza gli abusi formali ed è sempre possibile
T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.
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