Abusi edilizi su parti comuni del condominio: come ottenere la corretta sanatoria
Tar Sardegna: per la sanatoria di un abuso realizzato dal singolo condomino su aree comuni serve il consenso degli altri comproprietari
La concessione in sanatoria di un abuso edilizio realizzato su parti comuni di un condominio non può essere rilasciata in assenza del consenso legittimamente manifestato da parte del condominio stesso: a tale conclusione è arrivato il Tar Sardegna nella sentenza 378/2017 dello scorso 5 giugno, che ha annullato la concessione in sanatoria per la realizzazione di una veranda coperta insistente su area condominiale di una civile abitazione di un condominio, accogliendo il ricorso degli 'altri' còndomini.
Per i giudici amministrativi sardi, infatti, è inammissibile la sanatoria ove l’abuso sia stato realizzato dal singolo condomino su aree comuni, in assenza di ogni elemento di prova circa il consenso degli altri comproprietari.
In virtù di quanto disosto dall'art. 11, comma 1, del dpr 380/2001, che detta le regole di legittimazione a richiedere e ottenere il permesso di costruire, applicabili anche all’accertamento di conformità, alla richiesta di sanatoria e agli adempimenti relativi possono provvedere, non solo "coloro che hanno titolo, ai sensi della l. 28 gennaio 1977 n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione" (cioè i soggetti indicati dall’art. 11 citato), ma anche, "salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima". Ne deriva che la sanatoria sarebbe fungibile ratione personarum, ma a condizione che sia acquisito in modo univoco il consenso comunque manifestato dal proprietario.
Pertanto, alla luce di tale principio, il Tar ha ritenuto che, per l’assenza del consenso legittimamente manifestato da parte del condominio, la concessione in sanatoria non poteva essere rilasciata.