Abusi edilizi: se non si ottempera all'ordine di demolizione, l'immobile passa al comune
La prima fase dell'intervento repressivo del comune sfocia in un accertamento istruttorio e si conclude, in caso di verifica positiva dell'esistenza dell'abuso edilizio, con un'ordinanza che ingiunge al proprietario e al responsabile dell'illecito la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza all'ordine.
La repressione degli abusi edilizi è a carico del comune ed è distinta in 4 fasi diverse: le riepiloga il Tar Salerno nella sentenza 1177/2024 dello scorso 30 maggio, riferita al ricorso contro il provvedimento comunale di accertamento dell'inottemperanza dell'ordinanza demolitoria e conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di 20 mila euro, in riferimento ad alcune opere abusive (realizzazione di una nuova volumetria in ampliamento con destinazione w. c. di circa mq. 3,00 e mc. 7,90 composta da murature perimetrali e solaio piano; realizzazione di due varchi).
Il ricorso: tra indicazione dell'area e mancata fiscalizzazione
I ricorrenti deducono l'illegittimità del provvedimento gravato prospettando un vizio di sproporzione attinente all'accertamento dell'inottemperanza e alla sanzione con esso prefigurata.
Nello specifico, difetterebbe il presupposto per l'applicazione della sanzione acquisitiva, per via dell'omessa indicazione dell’area eventualmente interessata ad opera dell'ordinanza di demolizione.
Inoltre, l'amministrazione avrebbe dovuto prospetticamente richiamare, sulla base dell’assetto qualitativo e quantitativo degli abusi, la sanzione scolpita dall'art. 33 comma 2, anziché quella dell'art.31 del dpr 380/2001: l'ente avrebbe quindi illegittimamente omesso di far ricorso alla cosiddetta “fiscalizzazione”.
L'acquisizione al patrimonio comunale dell'ente
Il punto dirimente della complessiva controversia - evidenzia il TAR - è certamente l'intervenuta acquisizione del bene nel patrimonio indisponibile dell'Ente, che rende come tale l'istanza di sanatoria, presentata oltre il termine legalmente contemplato dei 90 giorni, improduttiva dell'effetto sospensivo.
Ne discende che i provvedimenti, oggetto del complessivo gravame, sono legittimi, stante l’osservanza della normativa vigente in materia.
I poteri repressivi del comune: l'istanza di sanatoria va presentata entro 90 giorni
Il TAR evidenzia che l'articolo 31 del Testo Unico Edilizia struttura l'intervento repressivo del Comune in quattro distinte fasi.
Una prima fase è attivata dalla notizia dell'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art.32, sfocia in un accertamento istruttorio e si conclude, in caso di verifica positiva dell’esistenza dell’illecito, con un’ordinanza che ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza all’ordine.
La mancata individuazione della detta area non comporta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, potendo la sua individuazione avvenire con il successivo atto di accertamento dell’inottemperanza (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 maggio 2023, n. 4563).
Entro il termine perentorio di 90 giorni, il destinatario dell'ordine di demolizione può formulare l’istanza di accertamento di conformità prevista dall'art. 36, comma 1, del dpr 380/2001.
Nello specifico, la disposizione non può che essere interpretata nel senso che l'accertamento di conformità può essere richiesto prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino ovvero - nel caso in cui ciò non sia possibile - prima dell’irrogazione delle sanzioni previste in alternativa dagli artt. 33 e 34 del dpr 380/2001.
Non può invece ritenersi che l'istanza ex art. 36 comma 1 possa essere presentata fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell’art. 31, facendo leva sul riferimento generico contenuto nell’art. 36 alla locuzione “fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”.
Infatti, la situazione del proprietario, che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire, è quella del soggetto non più legittimato a presentare l’istanza di accertamento di conformità, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene.
Inottemperanza all'ordine di demolizione: conseguenze, acquisizione al patrimonio comunale, sanzione pecuniaria
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fornito diversi e importanti chiarimenti sulla natura dell'illecito della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e sul connesso atto di acquisizione al patrimonio comunale.
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Dopo i 90 giorni scatta l'acquisizione al patrimonio comunale
Una seconda fase si attiva decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di demolizione agli interessati (o il diverso termine prorogato dall’Amministrazione su istanza di quest’ultimi) con un sopralluogo sull’immobile, che si conclude con l’accertamento positivo o negativo dell’esecuzione dell’ordinanza di ripristino.
Alla scadenza del termine di 90 giorni, l’Amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo ed il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità.
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Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.
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