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Abusi edilizi: se il reato è prescritto la demolizione è cancellata! Il principio

Cassazione: nel solo caso in cui sia stata emessa una condanna definitiva per reati edilizi è possibile la demolizione del manufatto abusivo

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Una sentenza breve ma molto importante: è la n.31322/2019 del 17 luglio scorso della Cassazione, dove si specifica che per dare corso all'ordine di demolizione di un immobile è necessaria una condanna per reati edilizi. Il principio di diritto è semplice ma incisivo: solo nel caso in cui è stato commesso un reato edilizio passato in giudicato, il giudice può disporre la demolizione del manufatto abusivo.

Il caso di specie

Il Tribunale di Palermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di un privato per essere i reati di abusivismo edilizio contestatigli estinti per intervenuta prescrizione ordinando contestualmente la demolizione delle opere eseguite.

Contro questo provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per Cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 31 del dpr 380/2001 e al vizio motivazionale, che il presupposto dell'ordine di demolizione è la pronuncia di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 dpr 380/2001. Di conseguenza è illegittima la sanzione disposta in assenza di accertamento della responsabilità penale dell'imputato per avere il Tribunale palermitano esercitato una potestà riservata dalla legge all'autorità amministrativa, cui è stata peraltro contraddittoriamente trasmessa copia della pronunciata sentenza.

Se il reato è prescritto la demolizione non si fa

Per la Cassazione il ricorso è fondato, avendo l'ordine di demolizione, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 9 del dpr 380/2001, quale necessario presupposto la pronuncia di una sentenza di condanna per l'esecuzione di opere edilizie realizzate in assenza del permesso di costruire, ovvero in difformità da esso, l'intervenuta prescrizione del reato contestato all'imputato, accertata dalla stessa decisione impugnata, non consentiva di disporre la demolizione del manufatto.

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale palermitano, quindi, è l'estinzione del reato ad impedire al giudice l'applicabilità della suddetta misura che avendo natura di sanzione non può che seguire la sentenza di condanna, neppure essendo sufficiente per la sua pronuncia il mero accertamento della commissione di un abuso edilizio (ex multis Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017 - dep. 28/07/2017, Rv. 270907).

Non rileva a tal fine la natura amministrativa univocamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte all'ordine in esame atteso che in tanto entra in gioco l'imprescrittibilità della sanzione in quanto la stessa sia legittimamente disposta, presupposto questo non ricorrente nel caso di specie.

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