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Abusi edilizi: quando una pergotenda è una ristrutturazione e richiede il permesso di costruire

La pergotenda non soggetta al previo rilascio di titolo abilitativo è solamente quell'opera principale costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, di tessuto leggero o materiale plastico, destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative.

Può, una pergotenda ad integrale copertura di un cortile di 70 metri quadri, essere assentita in edilizia libera cioè senza permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica?

Per il Tar Lazio no: nella sentenza 9648/2024 ci si imbatte nel ricorso contro l'ordinanza di demolizione per una copertura che "si estende fino al muro perimetrale. A sostegno della struttura vi sono degli scatolari verniciati di bianco posti lungo il perimetro della stessa addossati ai muri perimetrali che realizzano dei portali con supporti verticali e orizzontali. Tale area è completa di impianto di illuminazione e di condizionamento ed arredata con tavoli e seggiole".

 

La vera pergotenda

I ricorrenti impugnano il provvedimento sanzionatorio in epigrafe, sul presupposto che l'intervento edilizio realizzato rientrerebbe nel regime dell’edilizia libera, essendo assimilabile ad una pergotenda per la quale non sarebbe richiesto neppure il titolo paesaggistico.

Ma per i giudici laziali la situazione è diversa: il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, infatti, è piuttosto chiaro in materia di pergotende liberamente posizionabili su spazi pertinenziali esterni degli edifici e non necessitanti di titoli abilitativi.

Tali sono, infatti, esclusivamente quelle opere costituite non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda. Infatti, è in ragione dell'inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l'insieme formato da tenda e struttura di sostegno non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie” (in questi termini, di recente, Cons. St., sez. VI, n. 3321 del 27.4.2022; T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 318 del 4.4.2022.

Nella giurisprudenza di questa Sezione, tra le più recenti, n. 4911 del 21.3.2023, secondo cui: “la pergotenda non soggetta al previo rilascio di titolo abilitativo è solamente quell’opera principale costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, di tessuto leggero o materiale plastico, destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e installabile al fine, quindi, di soddisfare esigenze non precarie non connotandosi, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituente un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. Viceversa, ove la struttura principale sia solida e permanente ma, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio, non di pergotenda integrante un intervento edilizio libero può parlarsi quanto, piuttosto, di un organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie e, in quanto tale, necessitante dell’apposito titolo edilizio”).

 

Pergotenda reale o abusiva? Edilizia libera o permesso di costruire? Le caratteristiche

Perché possa parlarsi di pergotenda, è necessario tra l'altro che l'opera principale sia costituita dalla "tenda" quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, e che la struttura sia meramente accessoria alla tenda stessa.


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L'opera è una ristrutturazione edilizia perchè crea nuovo volume

Nel caso di specie, l’opera contestata consiste in una struttura retrattile in scatolari verniciati e teli pesanti di p.v.c., che fornisce integrale copertura al cortile di 70 mq del fabbricato ove è insediata l’attività di ristorazione.

La struttura è addossata al perimetro del cortile, costituito in parte dalle mura esterne al fabbricato principale, in parte da un muro perimetrale, mediante scatolari in alluminio o plastica verticali e orizzontali.

Essa, inoltre, è idonea a chiudere interamente la corte, determinando, una volta aperta, un volume, essendo provvista, nella parte in cui il muro è più basso di una chiusura laterale in pvc.

Il cortile, infine, è dotato di impianto di illuminazione e di condizionamento ed arredato con tavoli e sedie. Le ragguardevoli dimensioni della struttura oggetto di contestazione (circa 70 mq.) inducono a ritenere che non di pergotenda, nei termini sopra configurati, possa discutersi, bensì di un intervento edilizio di carattere stabile, idoneo a determinare la creazione di un nuovo volume e di una nuova superficie, destinato ad uso commerciale, idoneo a determinare una trasformazione parziale dell’organismo edilizio preesistente e pertanto necessitante di apposito titolo edilizio, trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia ‘pesante’ ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. d) e 10, comma 1, lett. c) del dpr 380/2001.


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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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