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Abusi edilizi: quando l'acquisizione al patrimonio comunale è illegittima

L'atto di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile a seguito di inottemperanza all'ordine di demolizione deve individuare il bene oggetto di acquisizione e la relativa area di sedime, nonché l'eventuale area ulteriore, nei limiti del decuplo della superficie abusiva, la cui ulteriore acquisizione deve essere specificamente motivata con riferimento alle norme urbanistiche vigenti. Se tutto questo manca, l'acquisizione è illegittima

La linea temporale che si attiva quando viene commesso - e rilevato - un abuso edilizio è abbastanza semplice: il comune procede a irrogare la sanzione, che nel caso sia demolitoria, concede un preciso lasso di tempo al responsabile per ottemperare alla messa in pristino.

Se l'autore dell'abuso non procede, scatta l'acquisizione del bene (immobile) al patrimonio del comune, ma l'ente locale deve indicare chiaramente il bene oggetto di acquisizione e la relativa area di sedime. In caso contrario, infatti, l'acquisizione potrebbe risultare illegittima.

Tutto questo però può non essere così lineare, tra provvedimenti e istanze, per cui vale la pena di addentrarsi nella sentenza 23222/2024 del 20 dicembre del Tar Lazio, che tratta proprio un caso di acquisizione del bene al patrimonio comunale per inottemperanza alla demolizione.

 

L'ordinanza di demolizione

Il comune aveva intimato alla società ricorrente la demolizione, entro 90 giorni, di una serie di opere edilizie avvertendo che, nel caso non si fosse provveduto, le opere e un'area analoga a quella occorrente per la realizzazione degli abusi (si tratta di circa 1.600 metri quadrati), sarebbero state acquisite al patrimonio dell'ente locale.

Tra le opere costruire in assenza di permesso di costruire, figurano una struttura di 90 metri quadrati costituita da pilastri in muratura e copertura in legno e tegole a due falde spioventi, alcuni forni in muratura e una loggia, un portico in ferro, un ampliamento in muratura, ecc.

Essendo state eseguite, appunto, in assenza di apposito titolo abilitativo, ai sensi dell'art.31 del Testo Unico Edilizia il comune ne ordinava la demolizione.

 

La perimetrazione dell'area oggetto di acquisizione

Oltre a sostenere che le opere si potevano qualificare, al massimo, come interventi di ristrutturazione edilizia con conseguente inapplicabilità della sanzione ablatoria, la società ricorrente impugna la determinazone dirigenziale con la quale, premessa l'inottemperanza all'ordine di demolizione, veniva disposta l'acquisizione 'ope legis' dei manufatti abusivi, dell'area di sedime e di un'ulteriore area occorrente alla realizzazione di opere analoghe a quelle edificate abusivamente e pari a 1.600 mq.

Si lamenta inoltre "della mancata quantificazione e perimetrazione dell’area oggetto di acquisizione al patrimonio comunale, della mancata esplicitazione delle modalità di calcolo dell’area ulteriormente acquisita rispetto a quella interessata dagli abusi e del mancato, preventivo, frazionamento catastale della medesima".

 

Atto di acquisizione al patrimonio comunale e verbale di accertamento: le regole

Ci soffermiamo, qui, sul secondo motivo di ricorso, col quale si censura l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'inottemperanza.

Su questo, il TAR da ragione al comune e torto al ricorrente, in quanto “In tema di atto di acquisizione del manufatto abusivo a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, non è necessaria la notifica del verbale di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione, proprio in forza della natura automatica dell'acquisto da parte dell'amministrazione, a fronte dell'inadempimento del privato. In altri termini, il verbale di accertamento non assume portata lesiva degli interessi del privato; ne consegue la non impugnabilità di tale verbale e la sostanziale irrilevanza della sua notificazione”.

Insomma: l'atto che va notificato al privato non è il verbale redatto dalla Polizia Municipale ma il formale atto produttivo degli effetti previsti dall'art.31 comma 4 del dpr 380/2001, con il quale la competente autorità amministrativa "fa proprio l'esito di quell'accertamento".

 

Individuazione dell'area di sedime e modifica di calcolo: se mancano, l'acquisizione è illegittima

Diverso - e dirimente - è invece il fatto - segnalato dal ricorrente - che il provvedimento di acquisizione di diritto delle aree al patrimonio comunale non sia stato preceduto dall'individuazione - con apposito atto notificato - dell'area estesa per 1.600 metri quadrati intorno alla superficie sulla quale insistono le opere abusive, di ablazione in favore dell'amministrazione comunale.

In questo atto, sempre secondo parte ricorrente, la PA avrebbe dovuto tra l'altro chiarire le modalità di calcolo seguite per la definizione dell'ulteriore superficie acquisita.

Tutto giusto: il TAR conferma infatti che "l'atto di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile a seguito di inottemperanza all'ordine di demolizione deve individuare il bene oggetto di acquisizione e la relativa area di sedime, nonché l'eventuale area ulteriore, nei limiti del decuplo della superficie abusiva, la cui ulteriore acquisizione deve essere specificamente motivata con riferimento alle norme urbanistiche vigenti. In definitiva, la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all'ordine di remissione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto dall'art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, richiede un provvedimento amministrativo che definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell'area sottratta al privato e previa verifica della colpevolezza dello stesso”.

In questo caso, l'atto ricognitivo dell'effetto acquisitivo in favore dell'amministrazione non è stato preceduto dal diverso atto col quale il comune avrebbe dovuto definire con precisione l'area oggetto di acquisizione ulteriore rispetto all'area di sedime dei manufatti abusivi, indicando anche la metodologia di calcolo della superficie e dell'avvenuto frazionamento in suo favore della stessa.

Ricorso accolto, acquisizione illegittima ma attenzione: il TAR chiede al comune di provvedere, entro 60 giorni, a emanare e notificare al ricorrente l'atto di accertamento dell'inottemperanza comprensivo degli elementi di cui sopra.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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