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Abusi edilizi: no al permesso di costruire in sanatoria condizionato

In una recente pronuncia, la Cassazione chiarisce la legittimità del permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici

Permesso di costruire in sanatoria condizionato: sapete cos'è?

In primis, ricordiamo di cosa si tratta. E' quel provvedimento dell'amministrazione che "condiziona" il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 36 del dpr 380/2001 a specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici.

La Cassazione lo analizza nella recente sentenza 16498/2021 del 30 aprile, dove si ribadisce che è illegittimo il permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici. Questa subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica;

 

Come funziona la sanatoria legittima

La Corte suprema ricorda che la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 TUE, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 sopracitato.

 

Abusi edilizi e permesso di costruire in sanatoria condizionato? Non si può fare. Ecco perché

 

A caccia di doppia conformità urbanistica

E allora, torniamo a un vecchio cavallo di battaglia in materia di sanatoria degli abusi edilizi, l'accertamento di conformità. Esso prevede che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è possibile solo se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd. doppia conformità urbanistica).

Insomma: l'unico modo per 'sanare' l'abuso è possedere questa doppia conformità sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della sanatoria. Non si può legittimare 'ex post' opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cd. sanatoria giurisprudenziale (o "impropria"), sono 'magicamente' diventate conformi a livello edilizio.

Tradotto: un conto è aver realizzato un'opera senza permesso ma conforme alla disciplina edilizia e urbanistica, un altro aver realizzato un'opera non conforme e, col permesso in sanatoria, volerla 'correggere' per renderla idonea. Questo non si può proprio fare.

 

Niente reato, ma scatta la demolizione

In definitiva: qui il comune aveva rilasciato un permesso di costruire in sanatoria, con 'dentro' prescrizioni particolari. Ma da un lato il sopralluogo dava conto della realizzazione dei lavori prescritti, circostanza confermata anche dal perito officiato dal Giudice dell'esecuzione; dall'altro, l'ordinanza impugnata ha dato atto che il Pubblico ministero d'udienza non aveva insistito nella revoca del beneficio della sospensione condizionale.

Al riguardo, i ricorrenti hanno allegato le dichiarazioni del perito d'ufficio, che ha dato conto dell'esistenza di una generale "consuetudine" locale di emanare provvedimenti siffatti, nel medesimo periodo di tempo nel quale anche gli interessati si erano rivolti all'Amministrazione comunale per conseguire la sanatoria urbanistica degli abusi commessi. Allo stesso tempo lo stesso perito, in risposta a specifica domanda, ha sostenuto l'avvenuta fattuale rimessione in pristino dei luoghi, con eliminazione delle difformità in esecuzione del rilasciato permesso di costruire e senza l'intervento di ulteriore istanza in sanatoria.

In definitiva il perito ha attestato la conformità dei luoghi alla disciplina urbanistica, laddove il titolo del 2015 risultava effettivamente viziato per carenza dell'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 cit. Il vizio è stato ritenuto sanabile e non ostativo all'ottenimento di nuovo permesso di costruire in sanatoria.

In considerazione dei pregressi rilievi, da valutare nel loro complesso, l'oggettivo adempimento della rimessione in pristino delle opere non regolarizzabili impone altresì di riconsiderare - ai fini dell'invocata sospensione condizionale - le conoscenze e le informazioni assunte, ovvero le eventuali assicurazioni fornite dagli uffici competenti circa la prassi esistente nella realtà territoriale di riferimento quanto ai contenuti del titolo edilizio sanante (cfr. Sez. 3, n. 8410 del 25/10/2017, dep. 2018, Venturi, Rv. 272572).

In conclusione, la pena può essere sospesa ma la demolizione è confermata.

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