Abusi edilizi minori e di difficile datazione: demolizione o sanzione? Il comune deve effettuare accertamenti e fornire motivazioni
Il comune avrebbe dovuto svolgere una più approfondita istruttoria relativamente all'epoca di realizzazione dell'abuso e alla natura pertinenziale del manufatto
Sappiamo che il Testo Unico Edilizia regolamenta le modalità di 'repressione' degli abusi edilizi, tra le quali ricordiamo ingiunzione di demolizione, sanzione pecuniaria, acquisizione al patrimonio comunale in caso di inadempimento alla demolizione.
Ma se un abuso edilizio è 'minore' e risale ad un'epoca non ben precisata, il comune può decidere di reprimerlo senza effettuare precisi accertamenti nè fornire adeguate motivazioni?
Secondo il Tar Lazio no.
Un comune - si legge nella sentenza 3462/2023 del 1° marzo - non può scegliere di irrogare una sanzione pecuniaria su un abuso edilizio, in luogo della demolizione, senza aver effettuato precisi accertamenti o aver motivato la propria decisione.
La pronuncia, che ha accolto il ricorso di un condominio avverso la sanzione pecuniaria, comminata dall'amministrazione comunale, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale Lazio n. 15/2008 per un intervento di ristrutturazione edilizia in assenza del titolo abilitativo., va ovviamente contestualizzata al caso specifico ma fornisce interessanti spunti di riflessioni nei casi 'limite'.
Abusi edilizi: il comune può optare per demolizione d'ufficio, ingiunzione di demolizione o sanzione pecuniaria
Il Testo Unico Edilizia prevede, in relazione alla gravità dell'abuso, tre tipi diversi di sanzione: demolizione d'ufficio, ordine di demolizione, sanzione pecuniaria e acquisizione gratuita al patrimonio comunale, tendenzialmente applicabili in via alternativa ovvero consequenziale.
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La contestazione
Il Condominio - si legge nella sentenza - contesta sia la natura abusiva dell’opera oggetto del provvedimento sia la decisione del Comune di irrogare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione in assenza di alcun rilievo o motivazione che giustifichi tale scelta che parte ricorrente ritiene pregiudizievole in ragione dell’entità della sanzione a fronte di un presunto abuso di ridotte dimensione e di agevole demolizione.
Il tipo di intervento edilizio
Ma di quale abuso si tratta? Di un manufatto di modeste dimensioni posto nel cortile del condominio e utilizzato dai condomini per servizi igienici.
Il provvedimento del comune non motiva e non è sorretto da accertamenti
Il provvedimento impugnato, spiega il TAR, è molto generico sia sulle caratteristiche dell’opera abusiva che sull’epoca in cui sarebbe stato commesso l’abuso, limitandosi a rilevare che si tratterebbe di “un volume in muratura di circa 3 mq per un’altezza di 2,10 edificato in epoca imprecisata”.
Non solo: il provvedimento, spiegano i giudici amministrativi laziali, non motiva la scelta di irrogare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione del manufatto, mentre l’entità della sanzione viene determinata sulla base di una non meglio specificata “valutazione economica dell’abuso medesimo”.
Insomma: questo provvedimento va annullato per difetto di istruttoria e motivazione, anche perché il condominio ha offerto in tal senso un principio di prova relativamente all'epoca di realizzazione del manufatto e alla natura pertinenziale dello stesso rispetto all’edificio principale a fronte della mera affermazione dell’Amministrazione secondo cui lo stesso sarebbe stato edificato in epoca imprecisata.
Dal momento che l’edificio principale risale all’Ottocento e che lo stesso è stato oggetto di un annoso contenzioso relativo ad altri pretesi abusi nell’ambito del quale non è mai stata contestata l’abusività del manufatto oggetto della presente controversia, secondo il TAR l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una più approfondita istruttoria relativamente all’epoca di realizzazione dell’abuso e alla natura pertinenziale del manufatto.
Tra l'altro, l'articolo 16 della legge regionale n. 15/2008 richiamata nel provvedimento prevede che: “Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione”.
Ma nel provvedimento impugnato non vi è traccia dell’accertamento tecnico richiesto dalla norma applicata alla fattispecie.
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.
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