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Abusi edilizi: le responsabilità penali del direttore dei lavori dimissionario

Opere abusive e Responsabilità del direttore dei lavori: scopri le nuove indicazioni della Cassazione

Direttore dei lavori: le dimissioni non salvano dalla responsabilità

Se il direttore dei lavori ha rassegnato le dimissioni prima del completamento delle opere, risponde lo stesso penalmente per le conseguenze di un abuso edilizio? All'interessante e sempre attuale domanda risponde la Corte di Cassazione nella recente ordinanza 24253/2019 dello scorso 31 maggio, che apre nuovi scenari e interessanti indicazioni ai direttori dei lavori.

Nel caso di specie, l'oggetto del contendere riguarda il ricorso per l'annullamento di una sentenza d'appello che, rigettando le  impugnazioni dei due imputati, ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di arresto e 16.000 euro di ammenda  per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., e 44, lett. c), dpr 380/2001 (esecuzione di lavori in totale difformità o, comunque, in variazione essenziale, dal progetto approvato con permesso di costruire).

Direttore dei lavori dimissionario: la responsabilità c'è ugualmente

In particolare, la Corte di Appello aveva condannato il direttore dei lavori nonostante avesse rassegnato le sue dimissioni in data antecedente al sopralluogo effettuato con la quale era stata confermata l'opera edilizia non ancora ultimata.

La Cassazione, confermando la tesi di appello, ha affermato che le dimissioni rassegnate dal direttore dei lavori non lo esonerano dalle sue responsabilità, per 3 diverse motivazioni:

  1. alla data delle dimissioni erano già in corso i lavori abusivi (soprelevazione dell'immobile);
  2. gli abusi erano previsti nel progetto ai fini dei calcoli della struttura in cemento armato (con conseguente riconducibilità dell'opera al suo contributo morale e causale, in applicazione dei normali principi in tema di concorso di persone nel reato);
  3. le dimissioni non erano motivate dalla realizzazione degli abusi edilizi.

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