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Abusi edilizi: l'ampliamento con nuova cucina richiede il permesso di costruire

Un ampliamento volumetrico dell'edificio preesistente, attuato attraverso la realizzazione di un nuovo e ulteriore ambiente abitativo adibito a cucina-soggiorno è abusivo in assenza di permesso di costruire in quanto configura una nuova costruzione.

Quando si tratta di abusi edilizi e di opere che richiedono il permesso di costruire, bisogna sempre tenere presente che l'ampliamento equivale a necessità del titolo abilitativo.

Lo spiega molto bene il Tar Campania nella sentenza 569/2025 del 22 gennaio, relativa ad un ricorso contro un'ordinanza di demolizione impartita da un comune per delle opere abusive consisenti nell'ampliamento allo stato grezzo già sottoposto a sequestro completo di pavimenti, rivestimenti, impianti idrici ed elettrici, infissi in alluminio, arredato ed utilizzato come cucina-soggiorno. Non solo: nell'area antistante era anche stata realizzata una tettoia in legno.

Per il comune, le opere, realizzate in assenza di permesso di costruire, erano da ritenersi abusive e pertanto, in virtù di quanto disposto dall'art.31 del dpr 380/2001, passibili di ordinanza di demolizione.

 

Ristrutturazione o nuova costruzione?

Per i ricorrenti, l'ordinanza di demolizione sarebbe illegittima in quanto si tratterebbe di intervento di risanamento conservativo o al più di ristrutturazione edilizia c.d. leggera del manufatto preesistente, senza apportare alcuna modifica al volume ed alla sagoma;

Infatti, i lavori eseguiti sarebbero consistiti in un intervento sull'esistente e non avrebbero determinato alcun incremento di volume residenziale, tanto che l'intervento edilizio non richiedeva il permesso a costruire, ma la SCIA, con conseguente applicazione dell’art. 37 e non dell’art. 31.

Inoltre, il provvedimento sarebbe illegittimo per omessa comunicazione di avvio del procedimento laddove i ricorrenti, se compulsati (cioè 'avvisati'), avrebbero potuto evidenziare che il manufatto era preesistente al 1967 e che per l'intervento contestato doveva essere irrogata la sanzione pecuniaria, perché eseguito in assenza di SCIA.

 

Opere edilizie ante 1967: prove sempre a carico del privato

Per quel che riguarda la legittimità ante 1967, il TAR evidenzia che "l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe in linea generale sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto".

Ma qui il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'anteriorità al 1967 della realizzazione del manufatto per il quale è causa.

 

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La qualificazione degli interventi edilizi

Il comune ha ben definito i contorni di questo tipo di opera, ribadendo che gli interventi edilizi contestati hanno comportato un ampliamento volumetrico del preesistente, attuato attraverso la realizzazione di un nuovo e ulteriore ambiente abitativo adibito a cucina-soggiorno, esclusivamente assentibile con permesso di costruire o altro titolo equipollente trattandosi di interventi classificabili tra quelli che, ai sensi dell'art. 3, dpr 380 del 2001, al pari della tettoia lignea esterna, realizzata in aderenza all’ampliamento, necessitano del permesso di costruire.

E' stato quindi correttamente applicato l'art.31 del Testo Unico Edilizia, e a nulla vale - anzi, sarebbe peggiorativa - la considerazione che l'intervento è avvenuto in zona vincolata, posto che in tal caso la demolizione scatterebbe anche in caso di assenza di semplice SCIA.

Infatti, l'art. 27 del dpr 380/2001 detta semplicemente una maggior tutela per le aree vincolate, imponendo la demolizione anche laddove l'art. 31 TUED non potrebbe essere applicato: ‹‹l'art. 27, d.P.R. n. 380/2001 impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico. "Infatti, per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata; ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico”››.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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Edilizia

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T.U. Edilizia

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Titoli Abilitativi

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