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Abusi edilizi in zone terremotate: quando la demolizione e ricostruzione può fare da sanatoria?

Ove la sanzione consista, ai sensi dell’art. 34 TU Edilizia, nell'obbligo reale della rimessione in pristino della difformità parziale (e non già nella sanzione pecuniaria alternativa), l'obbligo potrà ritenersi soddisfatto anche attraverso l’eliminazione delle difformità abusive tramite l’intervento di totale demolizione e ricostruzione ammesso a contributo

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Oggi parliamo di abusi edilizi in zone colpite dal sisma del 2016. Nello specifico, segnaliamo un parere del Commissario straordinario inerente una richiesta, avanzata da uno studio professionale, su un immobile destinato ad essere oggetto di demolizione e successiva ricostruzione, che presenti difformità rispetto al titolo edilizio originariamente rilasciato.

 

Immobile abusivo e danneggiato dal sisma: lo status quo

La domanda quindi è: è possibile, per tale tipologia di interventi di ricostruzione di “prevedere, per determinate tipologie di abuso, anche in virtù della loro connessione con interventi di demolizione e ricostruzione, una prescrizione (istituto utilizzato dal sistema giuridico italiano anche per reati penali), in considerazione anche del tempo trascorso dalla realizzazione di tali difformità, od in alternativa considerare la demolizione dell’immobile propedeutica alla ricostruzione come ravvedimento operoso”?

Dalla valutazione della conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile, è emersa la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato, già presenti in sede di acquisto dell’immobile. Inoltre, l’importo della sanatoria stimato (ndr. 10.000 €) è complessivo di oneri concessori e sanzionatori ai sensi dell’art. 34 dpr 380/2001 e s.m.i. (o in alternativa opere edilizie necessarie alla demolizione delle difformità riscontrate e ripristino dello stato autorizzato), spese tecniche, IVA e contributi previdenziali. Ultimo ma non per ultimo, bisogna considerare che "l’immobile in argomento è plurifamiliare, vi sono due unità immobiliari con due nuclei familiari residenti" e, soprattutto, che "la tipologia degli abusi da sanare riguarda modifiche con diversa disposizione degli spazi interni e la presenza di un soppalco del garage" nella misura in cui, si legge in nota, complessivamente la predetta modifica "comporta oltre all’aumento della superficie utile anche un cambio d’uso parziale del vano garage".

 

Quando la demo-ricostruzione sana l'abuso edilizio

Nel parere, si distinguono due situazioni diverse:

  • ove la sanzione consista, ai sensi dell’art. 34 TUE, nell’obbligo reale della rimessione in pristino della difformità parziale (e non già nella sanzione pecuniaria alternativa, di cui all’art. 34, secondo comma), questo obbligo potrà ritenersi soddisfatto anche attraverso l’eliminazione delle difformità abusive tramite l’intervento di totale demolizione e ricostruzione ammesso a contributo. Il progetto dovrà dar conto, in modo specifico, dell’eliminazione delle difformità contestate;
  • ove, invece, vi fosse un interesse alla conservazione delle opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio non sarebbe di per sé sufficiente neppure il mero pagamento della sanzione pecuniaria (che costituirebbe esecuzione di una sanzione) ma occorrerebbe procedere con una domanda di sanatoria del titolo ai sensi dell’art.1-sexies del DL 55/2018 e dell’art. 36 dpr 380/2001, ove applicabile.

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