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Abusi edilizi in cemento: quando scatta la prescrizione del reato? La roadmap della Cassazione

La Cassazione passa i rassegna i casi da valutare per determinare la prescrizione dei reati in caso di violazione delle norme sull'uso di conglomerato cementizio

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Se l'opera edilizia abusiva è realizzata in conglomerato cementizio, il termine dal quale decorre la prescrizione del reato è quello del completamento totale dell'opera.

L'importante precisazione è contenuta nella recente sentenza 2725/2019 dello scorso 5 marzo, che rappresenta una vera e propria roadmap sui diversi momenti e limiti temporali della responsabilità penale in caso di utilizzo abusivo di cemento (o cemento armato), ovverosia da quando scatti il termine necessario affinché il reato si possa considerare prescritto.

Abusi edilizi in cemento: i tre momenti chiave

In particolare, vengono indicati tre diversi momenti:

  • il primo - che si verifica con maggiore frequenza e costituisce l'ipotesi tipo - è quello del momento in cui l'opera sia stata completata avendone avuto termine l'esecuzione;
  • gli altri due casi invece riguardano i casi in cui l'autore dell'abuso abbia volontariamente desistito dal dare corso all'esecuzione dell'opera, ovvero ne sia stato costretto da parte di un provvedimento dell' autorità, il quale ne inibiva la prosecuzione imponendo la sospensione dei lavori edilizi.

Da tali fatti inizia, per la Cassazione, il decorso del termine fissato dalla legge per la prescrizione del reato. La motivazione della sentenza, dopo avere l'individuazione del momento iniziale della prescrizione, passa quindi all'esame della prova di tale fatti, ponendo la propria attenzione sulla parte tenuta alla loro dimostrazione

 

Prescrizione dei reati edilizi: onere della prova e completamento dell'opera

I giudici supremi evidenziano che è il soggetto che intende avvalersi dell'istituto della prescrizione che ha l'obbligo di fornire al magistrato l'intera documentazione, in modo tale che il giudice possa verificare l'esistenza dei fatti ritenuti idonei a dare corso alla prescrizione.

Se manca questa prova, anche nell'ipotesi in cui uno di tali fatti si sia effettivamente verificato, non potrà aver alcun effetto nel processo penale, essendone esclusa una sua valutazione da parte del magistrato, il quale dovrà decidere senza poterlo considerare in un senso o nell'altro.

A proposito del completamento di un'opera edilizia, la Cassazione osserva che essa può esser considerata eseguita nel caso in cui abbiano avuto completamento gli interni e gli esterni della stessa. Solo da tale momento, pertanto, ha inizio il decorso del termine per la prescrizione.

Attenzione: anche tali fatti dovranno essere provati da parte di chi se ne voglia avvalere nel corso del procedimento, sarà cioè onere del costruttore che abbia fatto uso del conglomerato cementizio in maniera abusiva, dare la prova della cessazione della sua attività conseguente al completamento dell'opera per dimostrare l'inizio della decorrenza del termine necessario a fare maturare la prescrizione.