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Abusi edilizi: il silenzio del comune sull’istanza di sanatoria non ferma la demolizione

Cassazione: non basta il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria per revocare o sospendere l'ordine di demolizione impartito dal giudice

Abusi edilizi: prevale la legislazione nazionale

Solo il rilascio della concessione o del permesso di costruire 'in sanatoria' estingue il reato edilizio limitando il sindacato del giudice alla corrispondenza tra opere sanate e titolo abilitativo, e non basta pertanto che si formi il silenzio-assenso del comune sulla domanda di sanatoria, perchè il giudice dell'esecuzione sia tenuto a revocare o sospendere l'ordine di demolire emanato dal giudice di merito con sentenza definitiva.

Sono molto importanti, le conclusioni contenute nella sentenza 55028/2018 dell'11 dicembre della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si sosteneva che il giudice dell'esecuzione avesse esorbitato dai propri poteri sconfinando in quelli dell'amministrazione locale. Gli ermellini evidenziano invece che il giudice dell'esecuzione può - anzi deve - valutare sotto il profilo tanto formale quanto sostanziale, l'istanza di sanatoria portata alla sua attenzione per ottenere la conservazione dei manufatti abusivi e, di conseguenza, giudicare se le opere di cui il tribunale con sentenza definitiva aveva deciso la demolizione vadano mantenute o meno.

Il silenzio-assenso della PA non stoppa la demolizione. Prevale la legge nazionale

Il ricorso verteva sul fatto che la regolarizzazione edilizia prevista, nello specifico, dalla legge regionale della Sicilia n.4/2003 (art.20 comma 5) si sarebbe compiuta per effetto del decorso del tempo, seguito alla presentazione della sua istanza per opere contemplate dalla sanatoria come "precarie" e "già esistenti".

In pratica, si determinava - secondo il ricorrente - un mutamento giuridico alla base dell'ordine di demolizione. Non è così per la Cassazione: ben ha fatto il giudice dell'esecuzione a dare prevalenza al testo unico dell'edilizia - rispetto alla norma regionale - sul punto della validità di un silenzio-assenso e dell'esatto momento estintivo dell'abuso.

Inoltre:

  • è sempre legittimo il giudizio di merito contenuto nella sentenza impugnata secondo cui le opere non erano affatto precarie, anche a voler applicare il criterio "funzionale" e non strutturale adottato in via di eccezione dalla Regione siciliana, in quanto tassativo e non interpretabile in chiave estensiva;
  • la legislazione regionale in disamina è applicabile con riferimento alla sola disciplina urbanistica, restando quindi sottratta quella relativa alla disciplina edilizia antisismica e quella per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, le quali attengono alla sicurezza statica degli edifici, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato.

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