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ABUSI EDILIZI: il direttore dei lavori ha sempre responsabilità

Anche se non sempre presente, per la Cassazione rimane lui il responsabile del cantiere. Tra i suoi compiti la contestazione delle irregolarità e, se necessario, rinunciare all’incarico

Il ruolo del direttore lavori
Secondo la vigente normativa il direttore dei lavori delle opere strutturali rappresenta un “ausiliario” del committente a cui spettano determinati compiti:
·         la sorveglianza dei lavori, da svolgere con visite nel numero necessario ad esclusivo giudizio dellingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per lattuazione dellopera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita,
·         l’emanazione, al costruttore, delle disposizioni e degli ordini necessari affinché l’opera venga realizzata in conformità al progetto strutturale e ne sia assicurata la buona riuscita.
 
Nel contratto di appalto privato il DL è quindi responsabile per vizi e difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.
 
Dal punto di vista pratico deve assicurare che lopera venga eseguita secondo le indicazioni fornite dal progettista. Un compito molte volte delicato e complesso perchè, anche a fronte di un progetto dettagliato e completo, numerosissime sono le aleatorietà del cantiere che richiedono una persona presente e competente.
 
È chiaro che in questo suo ruolo al Direttore dei Lavori spetta anche la sorveglianza e quindi la “responsabilità” di eventuali opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo, anche se non è presente in cantiere.
 
A ribadirlo una pronuncia della Corte di Cassazione che con la sentenza 7406/2015, ha sottolineato l’obbligo da parte della DL di sorvegliare che le opere vengano realizzate secondo il progetto, e che nel caso verificasse opere difformi realizzate in sua assenza di contestazione le irregolarità e in estremo di rinunciare all’incarico.
 
Il caso
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, era stato rilasciato un permesso di costruire per il consolidamento statico e adeguamento alla normativa antisismica di un edificio destinato ad attività produttive.  
Nella realtà l’edificio era stato demolito e al suo posto era stato realizzato un nuovo fabbricato da adibire ad attività di ristorazione. Il tutto era avvenuto in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Per l’abuso sia il committente che il direttore dei lavori erano stati condannati a tre anni di arresto e a una multa di 16 mila euro.
Poco è servita la giustificazione del direttore dei lavori che si è dichiarato non a conoscenza degli abusi perché realizzati durante la sua assenza dal cantiere.