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Abusi edilizi: il comune può optare per demolizione d'ufficio, ingiunzione di demolizione o sanzione pecuniaria

Il Testo Unico Edilizia prevede, in relazione alla gravità dell'abuso, tre tipi diversi di sanzione: demolizione d'ufficio, ordine di demolizione, sanzione pecuniaria e acquisizione gratuita al patrimonio comunale, tendenzialmente applicabili in via alternativa ovvero consequenziale

Quando il comune 'scopre' un abuso edilizio, secondo le regole del Testo Unico Edilizia, può decidere di procedere con una demolizione d'ufficio oppure ordinare la demolizione (cd. ingiunzione) a cura dell'autore dell'abuso stesso, da perfezionarsi entro 90 giorni trascorsi i quali, se non si è adempiuto, può acquisire il bene al patrimonio pubblico, o ancora irrogare una semplice sanzione pecuniaria.

Le regole in materia di repressione degli abusi edilizi, soprattutto per quel che concerne l'operatività della messa in pristino, sono riassunte piuttosto bene nella sentenza 874/2023 dello scorso 7 febbraio del Tar Campania (Napoli), relativa al caso di abusi edilizi consistenti in una piscina interrata di circa 32 mq, nella pavimentazione dell’area circostante per circa 120 mq e in un manufatto in muratura di 2 mq.

Abuso edilizio in zona vincolata: senza titolo edilizio (qualsiasi) si demolisce sempre

Prima di addentrarsi nel discorso della demolizione, il Tar affronta il primo motivo di ricorso, che verte sul fatto che quanto realizzato sarebbe privo di rilievo urbanistico o al massimo necessitante di semplice SCIA, non comportando aumenti volumetrici; cosicché, in assenza di titolo, la sanzione applicabile sarebbe quella pecuniaria ex art. 37 dpr 380/01 - Testo Unico Edilizia.

Il TAR stoppa subito la questione ricordando che “per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata (DIA o permesso di costruire); ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico”.

Il potere repressivo del comune e le diverse "opzioni" per sanzionare l'abuso

Si passa, quindi, all'analisi dell'art.31 del Testo Unico Edilizia, in raffronto con l'art.27.

In tal senso, il Tar - anche richiamando altre pronunce sul tema - ribadisce che:

  • il dpr 380/2001, sul piano amministrativo, sanzione la realizzazione di abusi edilizi in una pluralità di disposizioni, "ciascuna delle quali corrispondente ad un'autonoma fattispecie di illecito, e prevede, in relazione alla gravità dell'abuso, tre tipi diversi di sanzione - la demolizione d'ufficio, l'ordine di demolizione, la sanzione pecuniaria e l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale - tendenzialmente applicabili in via alternativa ovvero consequenziale";
  • la differenza tra l'art.27 e l'art.31 del TUE è rappresentata dal fatto che "nel primo caso, a seguito di accertamento degli abusi il funzionario provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, nel senso che il funzionario senz’altro può materialmente demolire il manufatto abusivo", mentre nel secondo caso sarà l'autore dell'abuso a dover procedere con la demolizione entro un determinato periodo temporale;
  • "il potere-dovere del Comune di demolire immediatamente le opere risultate abusive ai sensi dell’art. 27 riguarda senz’altro le aree sottoposte a vincolo, disponendo la norma in parola che per ogni abuso realizzato in tali aree il Comune, nell’esercizio dei suoi poteri repressivi, deve senz’altro disporre il “ripristino dello stato dei luoghi”;
  • "l'art. 31, comma 2 e comma 3, esso si riferisce ai casi in cui il Comune, non avendo statuito ed eseguito la materiale demolizione delle opere ai sensi dell’art. 27, abbia preferito emanare l’ingiunzione di demolizione, con la fissazione del termine di novanta giorni per la sua ottemperanza, decorso il quale il Comune acquisisce il bene al proprio patrimonio".

Insomma: la differenza tra gli artt.27 e 31 è costituita dalla scelta del comune: immediata demolizione (a cura dell'amministrazione) o ingiunzione a demolire (a cura dell'autore dell'abuso, entro 90 giorni).

Nel caso di specie, il dirigente dell’ufficio edilizia privata, nell’esercizio dei poteri di vigilanza a lui spettanti, ha impartito l’ordine di demolizione ai proprietari dei manufatti abusivi.

Lo può fare, è tutto legittimo (così come lo sarebbe stato, peraltro, scegliere di demolire immediatamente l'abuso).


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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