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Abusi edilizi e responsabilità del direttore dei lavori: se non denuncia e non si dimette è sempre colpevole

Cassazione: la realizzazione di opere abusive nelle aree coperte da vincoli ambientali è sempre da considerare grave e il direttore dei lavori che non comunica gli abusi e non si dimette risponde di tutti gli illeciti commessi e definitivamente accertati

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Se il direttore dei lavori (DL) non segnala all'autorità comunale le difformità (anche ulteriori rispetto accertate nel corso del primo sopralluogo) ovvero non rinuncia all'incarico, è sempre responsabile per l'omessa (diligente) vigilanza sull'esecuzione dei medesimi, come imposta dall'art.29 Testo Unico Edilizia.

Non si scappa da qui, insomma: la Cassazione aggiunge un'altra, interessante pronuncia al tema, la n. 38479/2019 dello scorso 17 settembre, relativa alla condanna nei confronti di un costruttore, per avere eretto un manufatto abusivo in zona dove erano in vigore le disposizioni in materia di tutela del paesaggio.

All'interno della sentenza, che conferma il principio secondo il quale l'interesse protetto dalle norme a tutela del paesaggio assume un importanza tale che ogni sua violazione configuri sempre un fatto che non consente l'applicazione della non punibilità prevista per la tenuità del fatto, assume interesse per i professionisti tecnici la parte riferita al direttore dei lavori.

Direttore dei lavori e abusi edilizi: collegamenti e responsabilità

La Cassazione parte da lontano: al fine di realizzare una tutela più forte dei beni oggetto di protezione penale, il legislatore ha da tempo configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia (Sez. 3, 24/02/2004, Soldà) e lo ha fatto non soltanto addebitandogli le conseguenze penali dell'omesso controllo sulla corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire (art. 29, comma 1, dpr 380/2001), ma imponendogli altresì di "dissociarsi" dalla condotta illecita da altri commessa, anche se trattisi del suo stesso committente.

In particolare, «il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente» (art. 29, comma 2, dpr 380/2001).

Non assumono quindi rilevanza i motivi del ricorrente nel 'nostro' caso: egli ha negato di essere stato consapevole dell'illecita esecuzione dei lavori - affermando che sino alla data della sospensione degli stessi le opere erano conformi al progetto - e ha dichiarato di non essersi successivamente più occupato del cantiere proprio perché i lavori erano stati sospesi.

Sul primo motivo, 'parlano' i fatti (l'ordinanza di sospensione dei lavori del 13 giugno 2012 fu adottata, dal tecnico comunale, perché a seguito di sopralluogo effettuato un mese prima dalla comandante della polizia municipale erano state accertate plurime difformità dal progetto), mentre sul secondo la Cassazione richiama il principio secondo cui l'obbligo di vigilanza che l'art. 29 T.U.E. pone in capo al direttore dei lavori circa la conformità delle opere al permesso di costruire, con la conseguente responsabilità penale nel caso di reati da altri commessi senza che intervenga quella forma di dissociazione prevista dal secondo comma della disposizione, permane sino a che non venga comunicata la formale conclusione dell'intervento ovvero sino a che il tecnico non rinunci all'incarico, e non viene meno in caso di adozione dell'ordinanza di sospensione dei lavori di cui all'art. 27, comma 3, T.U.E. salvo che - e fintanto che - il cantiere sia sottoposto a sequestro.

Proprio perché il provvedimento sospensivo viene adottato per accertata inosservanza alle previsioni normative, urbanistiche o alle modalità esecutive stabilite nel titolo edilizio, l'obbligo di diligente vigilanza in capo al direttore dei lavori che, ciò nondimeno, non intenda dismettere il mandato assume un contenuto ancor più pregnante, posto che la posizione di garanzia già prima rivestita non si è rivelata idonea ad evitare la lesione del bene giuridico penalmente protetto per l'inaffidabilità dei committenti e/o degli esecutori dei lavori. Se costoro non hanno rispetto l'obbligo, penalmente sanzionato, di eseguire i lavori in conformità al permesso di costruire, di fatti, è ben possibile che altrettanto facciano con riguardo all'obbligo di sospendere i lavori. Soltanto se il cantiere sia materialmente sottratto alla loro disponibilità per essere stato sottoposto a sequestro può ritenersi temporaneamente escluso il dovere di vigilanza del direttore dei lavori.

Inoltre è noto che l'ordinanza di sospensione dei lavori ha effetto «fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» (art. 27, comma 3, T.U.E.). Nel caso interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazione essenziali, il provvedimento richiamato dalla norma è quello dell'ingiunzione a demolire di cui all'art. 31, comma 3, T.U.E. Decorso il suddetto termine di quarantacinque giorni dall'ordinanza di sospensione dei lavori, sia che venga emanata l'ingiunzione a demolire (o altro provvedimento previsto in caso di differente inosservanza), sia che il comune non adotti invece alcun provvedimento, la sospensione dei lavori perde efficacia (cfr. Sez. 3, n. 28132 del 12/02/2013, Cinque, Rv. 257136; Sez. 3, n. 41884 del 09/10/2008, Civita, Rv. 241496), trattandosi di provvedimento cautelare che il legislatore ha appunto costruito come funzionale all'adozione, in tempi contenuti e predeterminati, dei provvedimenti sanzionatori definitivi di competenza dell'autorità amministrativa.

In definitiva, è stata gravemente negligente la condotta tenuta dal direttore dei lavori, per essersi egli completamente disinteressato per oltre un anno del cantiere ove continuava a rivestire l'incarico di direttore dei lavori e ove già si erano verificate condotte abusive. In forza della posizione di garanzia di cui all'art. 29 T.U.E., egli certamente risponde, dunque, anche dei successivi abusi commessi e definitivamente accertati, con conseguente spostamento in avanti.

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