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Abusi edilizi: è il progettista ad avere la responsabilità sulla scelta del titolo autorizzativo

Cassazione: la scelta del titolo autorizzativo rientra nelle competenze tecniche del progettista, anche nell'ipotesi di un accordo illecito fra le parti per porre in essere un abuso edilizio

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La scelta del titolo autorizzativo all'esecuzione di opere (cd. titolo edilizio, ad esempio permesso di costruire, DIA, SCIA, ecc.), in relazione al tipo di intervento edilizio progettato, rientra nelle competenze tecniche del professionista incaricato di progettare l'opera, anche nell'ipotesi di un accordo illecito fra le parti per porre in essere un abuso edilizio.

Il principio è contenuto nell'ordinanza n.18432/2019 dello scorso 19 luglio della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso del committente di un'opera edilizia contro il progettista nonché direttore dei lavori della stessa.

Chi sceglie il titolo edilizio giusto?

Il ricorrente asseriva che il professionista, progettista e direttore dei lavori, aveva omesso, a sua insaputa, di presentare al Sindaco e al Responsabile del Servizio Settore edilizia privata, la relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare su sua commissione: relazione che egli aveva ricevuto in copia, in occasione della sottoscrizione della DIA, e che conteneva l'elenco delle singole opere oggetto dell'intervento di manutenzione straordinaria.

Non solo: neppure in seguito, avvedutosi dell'errore, il progettista aveva presentato una variante. La mancanza di tale relazione, l'unica in cui venivano descritti tutti i lavori da realizzare, anche quelli rivelatisi abusivi, aveva determinato, ad avviso del ricorrente, l'adozione dell'ordinanza di demolizione e la sua iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b del dpr. 380/2001. Il progettista e direttore dei lavori, quindi, secondo la difesa avrebbe dovuto essere considerato responsabile per avere eseguito delle opere sanzionate come abusive e, per l'effetto, non solo non avrebbe avuto diritto di percepire l'onorario pattuito, ma sarebbe stato tenuto a restituire quanto ricevuto, a corrispondergli il danno all'immagine, gli importi pagati per la realizzazione delle opere e a rifonderlo delle spese di lite e di tutti gli esborsi per sanzioni, multe, spese di rimessione in pristino, difesa in sede penale.

Le responsabilità del professionista tecnico in materia urbanistica

La Cassazione la prende da lontano, iniziando dal fatto che sia il Tribunale che la Corte d'Appello si sono limitati ad escludere la responsabilità del professionista sull'assunto che non fosse provato che gli fosse stato conferito l'incarico di eseguire proprio ed anche le opere risultate abusive.

Ma in realtà egli non poteva sottrarsi alle domande formulate dal committente, se non provando di aver stipulato con lui un contratto contra legem al fine di perpetrare un abuso edilizio che, al netto delle implicazioni estranee all'odierna vicenda, avrebbe precluso all'istante di lamentarsi delle conseguenze di un comportamento conforme a quanto, sia pure illecitamente, convenuto.

Riassumendo: quand'anche i lavori rivelatisi abusivi non fossero stati da lui progettati (in questo senso deve intendersi che non rientravano nell'incarico conferito), il progettista e DL aveva un obbligo di controllo e di verifica, il quale oltre ad un controllo dinamico, continuativo, di accertamento per gradi e tappe intermedie della effettiva concretizzazione e specificazione di quanto programmato e, quindi, dovuto, comprendeva anche un obbligo di controllo e di verifica, per così dire, statico e retrospettivo di comparazione tra l'opera da realizzare, quella oggetto del programma negoziale e da lui stesso progettata, e quella che in concreto veniva realizzata (Cass. 05/10/2018, n. 24555), la quale, oltre che difforme rispetto a quella da lui stesso progettata, risultava anche priva dei necessari titoli autorizzatori.

La giurisprudenza della Cassazione ritiene, in particolare, che la scelta del titolo autorizzativo all'esecuzione di opere, in relazione al tipo di intervento edilizio progettato, rientri nelle competenze tecniche del professionista incaricato di progettare l'opus finanche nell'ipotesi un accordo illecito fra le parti per porre in essere un abuso edilizio (Cass. 21/05/2012, n. 8014).

Quindi la incompletezza della istruttoria della pratica amministrativa o l'erronea individuazione del titolo autorizzatorio, avendo carattere strumentale e preliminare rispetto all'esecuzione dell'opera su cui il progettista, in quanto direttore dei lavori, aveva uno specifico ed ulteriore obbligo di controllo e di verifica, non possono ricadere sul committente che, in quanto profano, neppure avrebbe avuto gli strumenti per percepire l'errore.

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