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Direttore dei lavori: per evitare la responsabilità dell'abuso edilizio bisogna provare di aver interrotto ogni rapporto professionale

Per evitare la responsabilità per illecito edilizio, il direttore dei lavori deve provare di aver interrotto ogni rapporto d'ordine professionale col proprietario dell'immobile. Non basta, quindi, addossargli la colpa.

Un professionista tecnico direttore dei lavori che si dimette dopo aver 'scoperto' le irregolarità e quindi l'abuso edilizio al quale sta 'compartecipando', può salvarsi dalla responsabilità per l'illecito edilizio?

Di questo 'tratta' la sentenza 7227/2023 del 24 luglio del Consiglio di Stato, relativa al ricorso contro l'atto, indirizzato dal comune al direttore dei lavori, inerente la demolizione di opere di ristrutturazione abusive (volume tecnico per serra captante e ampliamento di una finestra) realizzate su un immobile, con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (ben 15 mila euro!), ai sensi dell'art. 33, comma 4, del dpr 380/2001 - Testo Unico Edilizia.

Contestualmente, veniva sanzionato anche il proprietario responsabile.

Il direttore dei lavori interrompeva ogni rapporto una volta 'scoperte' le irregolarità edilizie

Il direttore dei lavori ha censurato la sentenza di primo grado (Tar Lazio) per aver esteso la responsabilità per l’abuso edilizio commesso dal proprietario-committente dell’immobile anche all’odierno appellante in qualità di direttore dei lavori, tralasciando il fatto che egli, una volta saputo delle continue irregolarità realizzate dal committente, interrompeva con questi ogni tipo di rapporto d’ordine professionale ed era del tutto estraneo agli abusi contestati.

La circostanza poi che il proprietario non abbia ottemperato all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o sia incorso in ulteriori abusi, non estende a quest'ultimo - sempre secondo parte appellante - la responsabilità per le opere realizzate in difformità, da ascrivere solo ed esclusivamente al proprietario dell’immobile.

In ultimo, la sanzione irrogata sarebbe illegittima in quanto inflitta sulla scorta di una mera ipotesi inerente alla supposta e non provata realizzazione della serra captante.

Abusi edilizi: tra responsabilità penale del Direttore dei Lavori, rinuncia all'incarico e sanatoria condizionata

Cassazione: in tema di reati edilizi, la responsabilità del Direttore dei Lavori - ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Testo Unico Edilizia - cui consegue la responsabilità penale del predetto nel caso di reati commessi da altri senza che intervenga la sua dissociazione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, permane sino alla comunicazione della formale conclusione dell'intervento o alla rinunzia all'incarico e non viene meno in caso di adozione dell'ordinanza di sospensione dei lavori, salvo che - e fintanto che - il cantiere sia sottoposto a sequestro, in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico.


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La responsabilità del direttore dei lavori per gli abusi edilizi

Palazzo Spada respinge il ricorso partendo dal presupposto che anche il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere dell’abuso edilizio.

La sanzione pecuniaria è stata emanata in applicazione della legge regionale del Lazio 15/2008 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia), la quale prevede, all’art. 12, comma 1, che la responsabilità per la commissione di abusi edilizi e l’obbligo per il pagamento delle connesse sanzioni pecuniarie grava anche sul direttore dei lavori (così come anche stabilito dall’art. 29, comma 1, del Testo Unico Edilizia) e precisa poi, nell’art. 15, comma 3, che la sanzione pecuniaria de qua è irrogata in quanto sia accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2014, n. 5775).

In particolare, Palazzo Spada ha chiarito che “Il legislatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 33 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico Edilizia)…ha configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo, a suo carico, un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell'omesso controllo” (Cons. Stato, sez. VI, 5 novembre 2018, n. 6230).

Per salvarsi bisogna provare di aver rinunciato all'incarico. Ma qui la prova non c'è

Per il Consiglio di Stato, i margini per 'salvarsi' dalla responsabilità, per il direttore dei lavori, qui non ci sono, in quanto egli non ha dedotto in giudizio e provato alcun elemento atto a escludere la sua responsabilità, limitandosi ad addossarla genericamente al proprietario.

In particolare, non sussiste la prova che egli abbia interrotto ogni tipo di rapporto d’ordine professionale col proprietario, limitandosi l’appellante ad affermare che, dopo la presentazione della S.C.I.A., “sono venuti meno ogni e qualsiasi rapporto d’ordine professionali tra il Tecnico e il proprietario dell’immobile”.

Non appare al riguardo determinante la CILA del 31 ottobre 2013, la quale, come riferisce lo stesso appellante, può essere riferita alla sola finestra, non essendo quindi dato comprendere in che modo la stessa possa rilevare per mandare esente da responsabilità l’appellante per le ulteriori opere.


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Allegati

Abuso Edilizio

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