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Abusi edilizi: chi prova la fine dei lavori? Il dilemma della prescrizione

Cassazione: l’onere di dimostrare la data di conclusione dei lavori ricade sul soggetto che intende far valere la prescrizione a proprio vantaggio

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Domanda ricorrente: da quando decorre il tempo per disporre la prescrizione del reato di abuso edilizio? O, meglio: su chi ricade l’onere di provare la fine dei lavori in un contenzioso per la realizzazione di un’opera abusiva?

Le risposte arrivano dalla Cassazione, che nella sentenza 44510/2019 dello scorso 31 ottobre ha affrontato il caso. La proprietaria di un immobile era stata condannata alla pena sospesa di mesi tre di arresto e 5.550 Euro di ammenda per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), 93, 94 e 95 dpr 380/2001 per aver realizzato, in assenza di permesso di costruire (e comunque in difformità da un'autorizzazione ottenuta in sanatoria) ed in violazione delle prescrizioni per la costruzione di opere in zona sismica, un ampliamento dell'abitazione per 16,70 mq., costituito da tettoia chiusa sui lati con pareti in muratura e vetrate non amovibili.

Qui ci occupiamo del quarto motivo di ricorso in Cassazione dell'imputata, che deduce violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato, benché l'opera fosse stata completata quantomeno nel 2013.

Per la Cassazione, non ci sono dubbi: la sentenza impugnata è del 10 ottobre 2018 e risulta la sospensione del corso della prescrizione per 129 giorni, sicché, il reato sarebbe stato in allora prescritto se commesso anteriormente ai primi giorni di giugno 2013. Trattandosi di reato accertato il 15 maggio 2014 ed avendo il tecnico comunale riferito che l'opera "era di recentissima fattura", la conclusione circa la non prescrizione del reato al momento del giudizio d'appello è corretta e logicamente argomentata.

Questo perché grava sul ricorrente che intende retrodatare la data di prescrizione l'onere di fornire prova dell'ultimazione del manufatto (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181; Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, Cusati, Rv. 243765), e la deduzione fatta in ricorso è del tutto generica e non viene evidenziato il travisamento della prova. La stessa ricorrente - pur escludendo di aver effettuato modifiche strutturali dopo l'anno 2011 - riconosce fra l'altro di aver successivamente realizzato "piccoli interventi estetici (pitturazione, intonaci)". Per consolidato orientamento, ai fini del decorso del termine di prescrizione, l'ultimazione dei lavori che segna il dies a quo coincide proprio con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, che comprendono anche gli intonaci (Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201; Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153).

NB - se, al contrario, fossero stati i giudici a voler dimostrare la mancata prescrizione del reato, sarebbe stato loro richiesto di fornire informazioni attendibili sulla fine dei lavori.

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