Abuso Edilizio | Edilizia | Titoli Abilitativi
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Abusi edilizi: chi deve provare che risalgono a prima del 1967 per evitare la demolizione?

In virtù del principio di vicinanza della prova, è il proprietario (o il responsabile dell'abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione che deve provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte 761/1967.

Ci sono alcune opere, risalenti a prima del 1967, che non avevano l'obbligo di essere assentite con licenza edilizia: per questi 'abusi', il proprietario o il responsabile dell'abuso, al quale il comune ha inviato un oprdine di demolizione, è tenuto a provare che il manufatto risaliva appunto a tale periodo.

Ma come? E con quali accortezze?

 

Abusi edilizi ante 1967: l'onere della prova è a carico del privato

Il Consiglio di Stato torna sull'onere della prova in materia di abusi edilizi nella sentenza 1016/2024 del 1° febbraio, affermando che è il proprietario (o il responsabile dell'abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione che deve provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761/1967.

Tale provvedimento, con l'art. 10, modificando l'art. 31 della legge 1150/1942, ha esteso l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.

Questo criterio di riparto dell'onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall'applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova, in forza del quale spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità.

 

Titoli probanti lo stato legittimo per immobili realizzati ante legge 765/1967

Anche gli atti diversi da quelli di carattere urbanistico-edilizio rappresentano senza dubbio "documenti probanti" la destinazione d'uso legittima di un immobile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23-ter, comma 2, e 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia.


Leggi l’approfondimento di Elisabetta Righetti su Ingenio!

 

Permesso di costruire annullato per discordanza tra titolo e opere

Un comune annullava un permesso di costruire del 2016 per delle opere, di teorica costruzione ante 1942, per le quali c'era una netta discordanza col titolo abilitativo e con un'altra SCIA e per le quali mancava "adeguata dimostrazione circa la datazione".

 

Opere edilizie prima del 1967 senza permesso di costruire: per evitare la demolizione servono prove plausibili

Fa capo al proprietario l'onere di provare il carattere risalente del manufatto edilizio con riferimento a epoca anteriore alla cd. legge "ponte" n. 761 del 1967, con la quale l'obbligo di previa licenza edilizia venne esteso alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.


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Demolizione legittima: mancano prove convincenti sulla datazione delle opere

In questo caso, precisa Palazzo Spada, è corretto e legittimo l'operato dell’ente locale, che ha proceduto all'annullamento di un permesso di costruire che si basava essenzialmente sulla circostanza (rimasta, appunto, indimostrata e, per giunta, contraddetta dalle richiamate dissonanti planimetrie) che la databilità delle strutture assentite nel 2016 risaliva a un periodo anteriore al 1942 (così da escludere la necessità del previo titolo edilizio legittimante).

Le prove portate dal privato non sono cioè convincenti, nè lo stesso ha chiarito le incongruenze presenti nel caso specificio: non possono bastare infatti i riferimenti alla preesistente “porticina” rappresentata nelle foto in atti e le dichiarazioni testimoniali dinanzi al Tribunale di Lecce (in una diversa controversia).

Anche ammesso che possano essere considerate “non implausibili”, non offrono alcun obiettivo, adeguato ed inequivoco elemento dimostrativo circa l’esatta risalenza temporale e la precisa natura e consistenza planivolumetrica degli ambienti ove (ora) risultano ubicati i soppalchi, i bagni e le ulteriori modifiche alle strutture originarie.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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Edilizia

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Titoli Abilitativi

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