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Abusi edilizi ante 1967? Tutto su principio di vicinanza della prova e documenti certi

In caso di opere edilizie risalenti al prima del 1° settembre 1967 e quindi legittime senza permesso di costruire fuori dai centri urbani, grava sul privato l'onere di dimostrare tale risalenza nel tempo e per farlo servono documenti, aerofotogrammetrie ed elementi oggettivi certi, che siano in grado di provare con ragonevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto. Non bastano, a tale scopo, autodichiarazioni o semplici dichiarazioni di terzi.

Quali prove servono per dimostrare la risalenza di un edificio a prima del 1967? Chi le deve fornire?

La domanda è molto frequente perché i casi di contenzioso su abusi edilizi risalenti nel tempo sono all'ordine del giorno: se ne è occupato anche il Consiglio di Stato nella sentenza 834/2025 del 3 febbraio, relativa al ricorso contro un'ordinanza comunale di demolizione per alcune opere abusive realizzate senza permesso di costruire.

 

Interventi assentibili senza permesso prima del 1° settembre 1967

Sappiamo bene, e lo ricorda anche Palazzo Spada, che la legge Ponte (761 del 6 agosto 1967), con l'articolo 10 ha modificato l'articolo 31 della legge 1150/1942, estendendo l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.

Ciò significa che prima di quella data era possibile realizzare - fuori dai centri urbani - opere edilizie senza il permesso di costruire.

L'appello si fonda proprio su questo assunto: secondo i ricorrenti, si configurerebbe «l’illegittima qualificazione del manufatto indicato nell’ordinanza come opera abusiva poiché non soggetta al previo rilascio della licenza edilizia, in quanto antecedente al 1967»).

 

I lavori di ristrutturazione

Secondo il Consiglio di Stato, che esamina gli atti e le aerofotogrammetrie, l'interessato non si è limitato a un intervento di ripristino di un edificio crollato rispettoso del volume preesistente, ma vi è stato un suo rilevante ampliamento, necessitante dunque di un titolo edilizio a prescindere dalla data di realizzazione della precedente costruzione, come correttamente sottolineato dal TAR.

In pratica: sono state effettuate modifiche importanti che andavano assentite col permesso di costruire, come ad esempio:

  • una tettoia di medie dimensioni (secondo il ricorrente di 565,70 metri quadrati) diretta a coprire fieno e attrezzi, poi ricostruita a seguito di danneggiamenti prodotti dal vento e in tale contesto altresì ampliata, riscontrabile nell'aerofotogrammetria del 1978;
  • la ricostruzione della stessa tettoia nel 2019, senza aumento di superficie, che avrebbe necessitato di una SCIA e di un'autorizzazione paesaggistica.

 

Prove per salvarsi dalla demolizione: chi deve produrle

I ricorrenti lamentato che «l’Amministrazione ha omesso di accertare e verificare il periodo in cui il corpo originario della tettoia è stato realizzato»), ma questo non è onere della PA.

Infatti, ricade su chi intende conservare l'opera la dimostrazione della sua legittima esistenza e, quindi, la datazione della sua costruzione, in quanto è in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 761/1967, che ha esteso, appunto, l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.

 

Il principio di vicinanza della prova

Palazzo Spada spiega che la motivazione è alla base del principio di vicinanza della prova: in pratica, "solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in
grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto
, mentre l'amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno dell'intero suo territorio
".

 

Abusi edilizi ante 1967: quando le prove evitano la demolizione

Laddove il privato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima di una certa data elementi rilevanti e non equivoci (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni attestanti fatti che costituiscono circostanze importanti), il Comune è tenuto a valutarli debitamente.


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Quali prove servono?

Attenzione però, perché le prove devono essere "certe" e "rigorose".

Infatti, evidenzia il Consiglio di Stato, la prova deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare qualsivoglia rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi.

 

Le prove non convincono: demolizione legittima

Di conseguenza, nel caso di specie l'onere di provare la datazione del manufatto grava sull'interessato, il quale tuttavia non ha dimostrato che l'opera originaria fosse anteriore al 1° settembre 1967 oppure all'apposizione del vincolo nel 1977 (il che – si ribadisce – non è neanche elemento decisivo ai fini del decidere), mentre, come già  chiarito, il coacervo documentale in atti milita in senso differente.

La demolizione è quindi legittima e questo anche se avviene a distanza di tempo, in quanto "il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo,
per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia
responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino
".


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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